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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07580/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto e euro 1.000 di ammenda per il porto di un coltello senza giustificazione, ai sensi dell'art. 4 L. 110/1975. Il ricorrente, con unico motivo, deduceva la violazione dell'art. 533 c.p.p., lamentando il difetto di elementi idonei a fondare la declaratoria di responsabilità penale. Nel provvedimento impugnato erano state ritenute prive di rilievo la mancata dimostrazione di una giustificazione al porto dell'arma e l'asserita condizione dell'imputato privo di residenza; inoltre erano stati rigettati il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La censura di legittimità non si confrontava con tali argomentazioni e si limitava a riproporre questioni già esaminate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché riproduttivo di censure già disattese dalla Corte territoriale e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per porto ingiustificato di arma/coltello.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di elementi sufficienti alla declaratoria di responsabilità penale.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    la censura di legittimità deve colpire specifici vizi della motivazione; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese integra genericità del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, impone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso non può limitarsi a riproporre questioni già affrontate e respinte dal giudice di merito, ma deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La generica reiterazione di censure di merito, senza indicare un effettivo vizio rientrante nei parametri dell'art. 606 c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione ampia e coerente sulla mancanza di una giustificazione al porto dell'arma, la doglianza che non si misuri con tale motivazione è inidonea a ottenere il sindacato di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penaleArmi
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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