Cassazione Civile, Ordinanza n. 18601/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Amministrazione ha recuperato a tassazione l'IVA indicata in una fattura emessa per la vendita di un'autovettura usata di importazione intracomunitaria, ritenendo che il soggetto emittente fosse una cartiera interposta e quindi che l'operazione fosse soggettivamente inesistente. Il recupero era stato confermato in primo grado e poi in appello, anche dopo una precedente cassazione con rinvio. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, sostenendo che la rettifica si fondasse su una trascrizione di conversazione telefonica non ascoltata; (2) omessa motivazione sulla natura di cartiera della società emittente la fattura; (3) apparente motivazione e mancata spiegazione della ritenuta non esaustività delle prove offerte dalla contribuente e della loro idoneità a dimostrare la buona fede; (4) violazione di legge sulla liquidazione delle spese di lite in favore dell'Agenzia, sostenendo che l'ente impositore non potrebbe ottenere spese diverse da quelle effettivamente sostenute.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo irrituale e comunque infondato: l'art. 7 d.lgs. 546/1992 consente al giudice tributario di acquisire d'ufficio prove solo in funzione integrativa e non per supplire alle carenze probatorie delle parti, salvo situazioni di impossibilità o estrema difficoltà probatoria specificamente allegate e dimostrate. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano un vizio denunciabile nei termini dell'art. 360 c.p.c. e miravano sostanzialmente a un nuovo esame del merito; la natura di cartiera dell'emittente risultava già accertata dai giudici di merito ed era stato comunque considerato il fatto storico rilevante, sicché non era configurabile un omesso esame decisivo. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: nel processo tributario, quando l'ente impositore è assistito da propri funzionari, si applica l'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, che prevede la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con riduzione del 20%. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori officiosi solo integrativi e non sostitutivi dell'onere probatorio delle parti; è utilizzabile in presenza di obiettiva incertezza o di impossibilità/estrema difficoltà per la parte di procurarsi la prova.
Le censure devono essere ricondotte a un preciso paradigma di impugnazione; la mancata individuazione del vizio processuale o motivazionale rende inammissibile il motivo.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
"Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"
Nel processo tributario l'ente impositore assistito da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione normativa del 20%.
Disciplina la rifusione delle spese nel processo tributario secondo il criterio della soccombenza, integrato dalle regole speciali per gli enti impositori assistiti da propri funzionari.
Massime di principio
- Nel processo tributario i poteri istruttori officiosi del giudice hanno funzione meramente integrativa e non possono essere usati per colmare la totale carenza probatoria di una parte, salvo che questa dimostri una concreta impossibilità o estrema difficoltà di acquisire la prova.
- La censura di omesso esame o di motivazione apparente non è ammissibile quando il fatto storico decisivo sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- In sede di legittimità il motivo deve essere ricondotto a uno specifico vizio tipizzato dall'art. 360 c.p.c.; la generica deduzione di violazioni di legge o di vizi motivazionali, senza l'indicazione del paradigma, comporta inammissibilità.
- Nel processo tributario, quando l'ente impositore è vittorioso e assistito da propri funzionari, la liquidazione delle spese segue i parametri forensi con la riduzione del 20%, senza che sia necessaria la prova di spese effettivamente sostenute in misura corrispondente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18482/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18483/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18484/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18485/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18486/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →