Cassazione Civile, Ordinanza n. 14975/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un’intimazione di pagamento relativa a due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2017 e 2018, con recupero di maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. Il primo giudice accolse il ricorso ritenendo illegittima l’intimazione perché emessa dopo la sospensione dell’esecutorietà degli atti presupposti, ma compensò le spese di lite. La società propose appello limitatamente al capo sulle spese; la Corte tributaria regionale confermò la compensazione, ritenendo che essa rientrasse nel potere discrezionale del giudice e che fosse giustificata dal fatto che l’iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso era prevista dalla normativa vigente. In cassazione la società dedusse, con il secondo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente; con il primo motivo dedusse la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la compensazione era stata confermata senza ricorrere alcuna delle ipotesi normative legittimanti (soccombenza reciproca, assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o gravi ed eccezionali ragioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla pretesa motivazione apparente, ritenendo la motivazione della sentenza d’appello chiara e comprensibile. Ha invece accolto il motivo sulla compensazione delle spese, affermando che, nel processo tributario, l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, richiede la soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, e che la mera astratta previsione normativa del potere esercitato non costituisce, da sola, ragione idonea alla compensazione quando il potere sia stato esercitato al di fuori delle condizioni previste. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sulla compensazione delle spese.
Richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
Richiamato in comparazione e come parametro sistematico per interpretare la disciplina tributaria delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità della motivazione e della disciplina delle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
È la disciplina speciale del processo tributario sulle spese; nella formulazione applicabile consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, e la sua applicazione va verificata in relazione al tempo di instaurazione del giudizio.
art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015
Ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese rispetto al codice di rito civile.
art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 220 del 2023
Ha modificato l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, prevedendo anche l’ipotesi della vittoria fondata su documenti decisivi prodotti solo in giudizio.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
Indica l’applicabilità della nuova disciplina ai giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024 in primo, secondo grado e in Cassazione.
Richiamato per il parallelismo sistematico con la disciplina tributaria delle spese e per i limiti alla compensazione.
art. 45, comma 11, l. n. 69 del 2009
Ha riformulato l’art. 92 c.p.c. sostituendo i "giusti motivi" con le "gravi ed eccezionali ragioni".
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
Ha ulteriormente modificato l’art. 92 c.p.c., eliminando la clausola generale e tipizzando le ipotesi di compensazione.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la riscossione provvisoria in pendenza di ricorso, ma la sua operatività presuppone l’esecutività degli atti, che nel caso concreto era stata sospesa.
Corte cost. n. 77/2018
Richiamata per affermare che una disciplina troppo restrittiva della compensazione delle spese viola ragionevolezza e uguaglianza, se esclude fattispecie omogenee alla medesima ratio.
Cass., sez. un., n. 22232/2016
Usata per definire i confini della motivazione apparente come nullità della sentenza.
Cass. n. 1986/2025
Richiamata in continuità sul concetto di motivazione apparente.
Cass. n. 9105/2017
Richiamata per l’ipotesi di motivazione che non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
Cass. n. 20112/2009
Richiamata per l’ipotesi di motivazione talmente contraddittoria da non permettere di individuare la ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non è rimessa a un potere discrezionale libero del giudice, ma richiede il rispetto dei presupposti espressamente previsti dalla disciplina speciale applicabile ratione temporis.
- La mera circostanza che il potere esercitato dalla parte vittoriosa sia astrattamente previsto dall’ordinamento non integra, di per sé, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se quel potere è stato esercitato fuori dalle condizioni normative richieste.
- La motivazione è solo apparente, e determina nullità della sentenza, quando non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione o lo espone in modo meramente assertivo o contraddittorio; non basta, invece, che la motivazione sia sintetica, se è comunque intelligibile.
- La disciplina speciale delle spese nel processo tributario va interpretata in coerenza sistematica con l’evoluzione dell’art. 92 c.p.c. e con i principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza.
- Quando il giudice di primo grado ha annullato l’atto impositivo perché emesso in carenza della condizione di efficacia/esecutorietà richiesta dalla legge, tale illegittimità non può essere neutralizzata, ai fini della compensazione delle spese, dal solo richiamo alla previsione astratta del potere di riscossione provvisoria.
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