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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14561/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La parte privata aveva ottenuto in sede di opposizione un decreto che le riconosceva l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 in misura ridotta, perché la Corte d'appello aveva escluso dal computo della durata irragionevole i 4 anni del giudizio di rinvio. Secondo il giudice di merito, infatti, per quel segmento temporale non spettava alcun indennizzo poiché, alla data considerata, non era ancora decorso il termine ragionevole di un anno per il giudizio di rinvio e non risultava esperito il rimedio preventivo dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., richiamato dall'art. 1-ter, comma 6, della legge Pinto. Nel ricorso per cassazione la parte privata ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1, 2-bis e 2-ter, e dell'art. 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001, oltre a vizio di motivazione apparente, sostenendo che il processo presupposto, iniziato con citazione nel 1996, aveva già superato da tempo il termine complessivo di ragionevole durata prima ancora di entrare nel giudizio di rinvio; perciò non era esigibile il rimedio preventivo e l'irragionevole durata andava calcolata sull'intero periodo eccedente, quantificato in anni 14, mesi 4 e giorni 19.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini dell'art. 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001, non può guardarsi solo alla durata del giudizio di rinvio come segmento autonomo, se il processo presupposto ha già superato la durata complessivamente ragionevole per i gradi precedenti. Di conseguenza, quando la soglia complessiva era già oltrepassata alla data rilevante, non opera l'obbligo di esperire i rimedi preventivi. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, perché ricalcoli correttamente la durata irragionevole del giudizio presupposto nei vari gradi e liquidi nuovamente l'equo indennizzo, provvedendo anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    viene richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio processuale/motivazionale

  • art. 2, commi 1, 2-bis e 2-ter, L. n. 89/2001

    la durata ragionevole va valutata complessivamente rispetto all'intero processo presupposto; non si può isolare il solo giudizio di rinvio quando i termini dei gradi precedenti sono già stati superati

  • art. 6, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    il rimedio preventivo non è applicabile quando il processo presupposto ha già superato la durata ragionevole complessiva

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato come rimedio preventivo evocato dal giudice di merito, ritenuto però non esigibile nel caso concreto

  • art. 132 c.p.c.

    invocato insieme al vizio di motivazione apparente/omessa

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato insieme al vizio di motivazione apparente/omessa

  • art. 1-ter, comma 6, L. n. 89/2001

    richiamato dalla decisione di merito come fondamento del rimedio preventivo, ma la Corte di cassazione ne esclude l'operatività nel caso

  • Corte cost. n. 34/2019

    ritenuto riferimento improprio, perché relativo alla disciplina dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo e non al processo civile

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, la durata ragionevole del processo presupposto deve essere valutata in modo unitario, considerando la sequenza dei gradi di giudizio e non soltanto il singolo segmento processuale più recente.
  • L'obbligo di esperire rimedi preventivi non opera quando, al momento rilevante, il processo abbia già oltrepassato la durata ragionevole complessiva prevista dalla legge.
  • Se il giudice di merito isola indebitamente il solo giudizio di rinvio e omette di confrontarsi con la durata complessiva del processo presupposto, la decisione è erronea e va cassata.
  • In sede di liquidazione dell'equo indennizzo, il giudice del rinvio deve ricalcolare l'intero periodo di durata irragionevole, tenendo conto di tutti i gradi del processo presupposto e poi procedere alla determinazione dell'indennità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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