Cassazione Penale, Sentenza n. 37363/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Osmanovic impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fatti: due auto rientravano dalla Slovenia; la seconda vettura trasportava dieci cittadini extracomunitari; Osmanovic si trovava a bordo di una delle auto e risultava destinatario di una chiamata di correità da parte di Hasanovic Pasaga, il quale aveva dichiarato di essere stato coinvolto dagli Osmanovic dietro compenso. Il ricorso sollevava tre censure: (1) incompetenza territoriale (affermazione che l'organizzazione era stata svolta a Roma e quindi la competenza sarebbe dovuta essere attribuita altrove, richiamando l'art. 12 d.lgs. 286/1998); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. per non avere verificato se Osmanovic fosse a conoscenza dello scopo del viaggio e per avere ritenuto la responsabilità sulla sola presenza in auto e sulla chiamata di correo; (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la doppia presunzione non si applicava e che la misura degli arresti domiciliari era ingiustificata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla competenza territoriale ha confermato che, pur essendo il reato di pericolo a consumazione anticipata, rileva il luogo in cui è stata posta in essere una parte rilevante dell'azione; nella specie atti diretti a procurare l'ingresso sono stati compiuti nel circondario di Trieste, per cui la competenza territoriale è correttamente attribuita. Sulla prova e sui gravi indizi la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame in sede di legittimità rispetto a valutazioni di merito; ha inoltre ritenuto che la presenza in auto, il numero degli stranieri e la chiamata di correo fornivano un quadro di gravità indiziaria sufficiente a legittimare la misura cautelare. Sulla misura cautelare la Corte ha ritenuto adeguata la modulazione (arresti domiciliari) tenuto conto della personalità del ricorrente, del suo ruolo nel trasferimento e dei collegamenti con ambienti di criminalità transnazionale; il ricorso è stato quindi respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1
La competenza territoriale per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si determina in relazione al luogo in cui sono stati compiuti gli atti diretti a procurare l'ingresso illecito; trattandosi di reato di pericolo a consumazione anticipata, rileva anche il luogo in cui è stata posta in essere una parte dell'azione (applicazione congiunta dell'art. 9 c.p.p. se necessario).
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3
La chiamata di un coautore o la dichiarazione di un corresponsabile può costituire elemento di riscontro idoneo a integrare i gravi indizi di colpevolezza quando i giudici di merito ne valutano l'attendibilità; la Cassazione ha ritenuto che in questo caso tale riscontro fosse sussistente.
Codice di procedura penale, art. 8
Norma generale sulla determinazione della competenza per territorio; nella fattispecie i giudici hanno ritenuto non applicabile l'art. 8 e di dover ricorrere all'art. 9 per individuare la competenza nel luogo di parte della condotta.
Codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2
Se la competenza non può essere determinata secondo le regole generali, la cognizione va attribuita al giudice del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione; nella fattispecie si è ritenuto che atti diretti a procurare l'ingresso siano stati posti in essere nel territorio del Tribunale di Trieste, giustificando la competenza territoriale.
Massime di principio
- Per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (reati di pericolo a consumazione anticipata) la competenza territoriale può essere determinata anche nel luogo in cui è stata posta in essere una parte dell'azione diretta a procurare l'ingresso: non è decisivo il solo punto di partenza logistico (es. Roma) se l'azione rilevante si è concretizzata altrove.
- In sede di impugnazione in Cassazione le valutazioni sui gravi indizi di colpevolezza e sulla motivazione dei giudici di merito sono in gran parte inammissibili se costituiscono ricadute di merito; ciò vale anche per l'apprezzamento dell'attendibilità di chiamate di correo ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- La presenza dell'imputato a bordo del veicolo che trasporta stranieri irregolari, unita a elementi di collegamento (es. comunicazioni, foto inviate, contatti con canali transnazionali) può integrare un quadro di grav ì indizi di responsabilità idoneo a giustificare misure cautelari non custodiali più afflittive (arresti domiciliari) quando necessario per prevenire il rischio di reiterazione.
- Le misure cautelari devono essere adeguate e proporzionate: anche se meno afflittive (arresti domiciliari), possono essere ritenute idonee se i giudici motivano il rischio di reiterazione e i legami del soggetto con contesti criminali.
- Nel valutare questioni di competenza territoriale, se le regole generali (art. 8 c.p.p.) non consentono una determinazione, va applicato l'art. 9 c.p.p.: rileva il luogo in cui è avvenuta una parte della condotta illecita.
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