Cassazione Penale, Ordinanza n. 15864/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda trae origine dal diniego della direzione dell'istituto penitenziario di consentire al detenuto di tenere in cella un mazzo di carte napoletane. Il magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato de plano il reclamo, ritenendo che la doglianza non fosse riferibile a una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo. Il detenuto ha poi proposto personalmente un ulteriore reclamo, indirizzato al Tribunale di sorveglianza, che lo ha riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte. Nel ricorso si contestava la qualificazione giuridica della pretesa, sostenendo la sussistenza della lesione di un diritto; la Corte, tuttavia, ha rilevato che il provvedimento de plano era impugnabile solo con ricorso per cassazione e che tale ricorso, essendo stato sottoscritto dalla parte personalmente, era inammissibile per violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in tema di reclami avverso provvedimenti de plano del magistrato di sorveglianza, la questione della corretta qualificazione della pretesa va verificata per stabilire se esista una situazione di diritto soggettivo tutelabile; in mancanza, il reclamo è generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. e il relativo provvedimento non è impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza. Nel caso concreto, però, il rimedio era stato correttamente riqualificato come ricorso per cassazione. Tale ricorso è stato però proposto e sottoscritto personalmente dal detenuto, senza difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I provvedimenti adottati de plano dal magistrato di sorveglianza sono impugnabili unicamente con ricorso per cassazione.
art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
Quando la pretesa dedotta non integra una situazione di diritto soggettivo tutelabile e manca correlazione con una condotta dell'amministrazione penitenziaria, il reclamo va qualificato come generico e il provvedimento non è impugnabile nei termini della tutela giurisdizionale ordinaria di sorveglianza.
Dopo la modifica della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei provvedimenti de plano del magistrato di sorveglianza, il giudice dell'impugnazione deve verificare anzitutto se la pretesa del detenuto sia riferibile a un diritto soggettivo tutelabile e se vi sia una correlazione con la condotta dell'amministrazione penitenziaria; in difetto, il rimedio non segue la via del reclamo ordinario di sorveglianza.
- I provvedimenti de plano adottati ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. sono impugnabili soltanto con ricorso per cassazione, non con reclamo al tribunale di sorveglianza.
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista, pena l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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