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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15111/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Gip che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi allo spaccio e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni fossero interpretate in modo alterato e che la partecipazione fosse solo familiare e di supporto al padre; (2) insufficiente prova della serietà della trattativa e della disponibilità dello stupefacente, posto che non era stato trovato lo stupefacente; (3) inesistenza delle esigenze cautelari attuali, per il decorso del tempo (fatti del 2023), per la detenzione domiciliare in essere dal 2024 e per problemi di salute.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame sufficientemente articolata e fondata su plurime fonti e intercettazioni che, nel loro complesso, dimostrano la sussistenza di indizi gravi circa la partecipazione associativa del ricorrente e la rilevanza delle conversazioni (in particolare quella del 31.7.2023) come prova di familiarità operativa, ruolo di coordinamento e conoscenza dei vertici dell'organizzazione. Quanto al mancato rinvenimento dello stupefacente, la Corte ha ritenuto che le conversazioni e i rapporti consolidati di fornitura rendessero comunque credibile la serietà dell'accordo. Sui profili cautelari la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale circa la persistenza del pericolo di reiterazione, rilevando la dedizione continuativa all'attività delittuosa nonostante il tempo trascorso e lo stato di arresti domiciliari. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro di vizio di motivazione nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse fornito motivazione adeguata e non sindacabile nelle interpretazioni delle conversazioni intercettate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione difensiva in relazione alla prova per il reato fine; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo e ha ritenuto provata, a livello indiziario, la serietà degli accordi di fornitura

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente agli altri artt. sul procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione cautelare del tribunale del riesame

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma che punisce il traffico e la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'insieme degli elementi indiziari fosse idoneo a sostenere anche il reato fine di cui al capo 3

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la qualificazione associativa ritenendo dimostrati, a livello indiziario, elementi quali stabilità dei rapporti, role operative, "affectio societatis" e consapevolezza della partecipazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente per la dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione; la Corte dispone l'inoltro/adempimenti procedurali consequenziali

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sent. n. 186 del 13/6/2000

    Citata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte, pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa, ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni va fatta nel loro complesso e il sindacato di merito sulla loro interpretazione è ampiamente delimitato: una motivazione articolata che collega conversazioni, ruoli e contatti consolidati è difficilmente superabile in sede di legittimità
  • Per il reato associativo (art. 74 DPR 309/90) non è necessaria la conoscenza reciproca tra tutti i partecipanti: basta la consapevolezza e la volontà di partecipare, con almeno altre due persone, a un sistema strutturato; segni di familiarità operativa, coordinamento e rapporti consolidati con fornitori rafforzano l'affermazione dell'affectio societatis
  • L'assenza del rinvenimento materiale dello stupefacente non esclude automaticamente la serietà di una trattativa quando vi siano elementi indiziari che mostrino rapporti consolidati di fornitura e comunicazioni coerenti sulla consegna
  • Il decorso del tempo e la detenzione domiciliare non annullano automaticamente le esigenze cautelari: va valutata la persistenza di condotte e di una dedizione continuativa all'attività delittuosa; l'onere probatorio per dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione grava sulla difesa
  • La condanna alle spese e, in caso di inammissibilità, l'applicazione di somme a favore della Cassa delle Ammende possono essere disposte anche se il ricorso non è stato ritenuto doloso, sulla base di una valutazione equitativa ai sensi della giurisprudenza cost. citata
  • In impugnazioni di misure cautelari, le censure sulla motivazione richiedono di dimostrare che la ricostruzione complessiva sia illogica o contraddittoria; la mancata considerazione isolata di singoli elementi non costituisce di per sé vizio della motivazione se il complesso probatorio resta coerente

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