Cassazione Civile, Ordinanza n. 35321/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario originario conveniva la provincia per ottenere l'accertamento dell'inefficacia o invalidità della scrittura sottoscritta nel 1986 relativa al terreno già occupato dal 1971 per la realizzazione di un'opera pubblica, con conseguente ordine di rilascio del fondo libero dal manufatto. I giudici di merito avevano invece qualificato la scrittura come accordo definitivo di cessione della proprietà, idoneo a produrre effetti traslativi equivalenti a quelli dell'espropriazione, valorizzando il tenore letterale delle clausole, la previsione di un'indennità quale corrispettivo della cessione, il versamento e l'incasso dell'indennità e la disciplina interna dell'efficacia dell'accordo. In cassazione il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per generica violazione di legge, lamentando che la corte d'appello non aveva indicato specificamente la norma violata; inoltre sosteneva che l'eccezione della provincia di avere acquistato il bene per usucapione sarebbe incompatibile con l'affermazione di un acquisto a titolo derivativo e avrebbe imposto di qualificare il contratto come preliminare e non definitivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha ritenuto inammissibile la censura per violazione di legge perché il motivo non indicava in modo specifico le norme asseritamente violate e non le correlava alle affermazioni della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha inoltre escluso che l'allegazione dell'usucapione da parte della provincia valesse come ammissione incompatibile con la tesi della cessione definitiva: tale allegazione integrava soltanto una difesa sulla titolarità del diritto di proprietà, diritto autodeterminato per il quale non rileva in modo decisivo la modalità di acquisto. Rimaneva quindi ferma la valutazione di merito secondo cui la scrittura del 1986 aveva natura e funzione traslativa, così da escludere che l'attore potesse ancora vantare diritti sul bene. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici: chi deduce violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto e confrontarlo con la decisione impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia del vizio di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e del contrasto con la sentenza impugnata.
art. 12 della legge n. 865/1971
Richiamato solo per escludere che l'accordo tra le parti fosse un semplice accordo bonario ex art. 12, ritenendosi invece stipulata una compravendita con effetti traslativi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il preciso contrasto con la sentenza impugnata.
- Nelle controversie sulla proprietà, l'allegazione da parte del convenuto di un diverso titolo di acquisto, come l'usucapione, costituisce una difesa sulla titolarità del diritto e non implica di per sé rinuncia ad altri titoli o ammissione incompatibile con la proprietà dedotta in giudizio.
- Quando il giudice di merito compie un'interpretazione non specificamente censurata di un accordo, la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se il motivo di ricorso non attinge in modo diretto la ratio ermeneutica della decisione.
- Se una scrittura privata è interpretata, sulla base del suo tenore e delle circostanze, come atto con efficacia traslativa della proprietà, la domanda dell'alienante volta a negarne gli effetti e a ottenere la restituzione del bene deve essere rigettata.
- L'accertata inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando ricorrono i presupposti normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
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