Cassazione Civile, Ordinanza n. 27106/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
La controversia nasceva dai rapporti relativi a due impianti di distribuzione di carburante: il gestore aveva stipulato con il fornitore originario sia un contratto di cessione gratuita dell’uso degli impianti sia un contratto di somministrazione di carburante. Il contratto di fornitura, all’art. 5.1, collegava la determinazione del prezzo ai criteri dell’Accordo Aziendale del 16 luglio 2014, che prevedeva uno «Ulteriore Sconto Variabile» per i gestori che effettuassero vendite self service-post pay e raggiungessero determinati volumi. Il 12 gennaio 2017 il fornitore trasferiva a una società cessionaria anche gli impianti gestiti dall’impresa ricorrente. Quest’ultima sosteneva che la cessionaria, proseguendo le forniture dal 2017 senza riconoscere lo sconto, avesse lasciato insolute rate fisse quadrimestrali per complessivi € 22.200, riferite al periodo dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2019. Nel luglio 2018 il gestore adiva il Tribunale di Roma ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo l’accertamento dell’obbligo della cessionaria di applicare l’Accordo Aziendale e la condanna al pagamento di € 22.200. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 ottobre 2020, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia; riassunto il giudizio il 30 novembre 2020, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 aprile 2022, dichiarava efficace l’Accordo nei confronti della cessionaria e la condannava al pagamento della somma richiesta. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1498/2022 depositata il 14 dicembre 2022, rigettava l’appello della cessionaria. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, la cessionaria deduceva: 1) violazione dell’art. 2558 c.c., sostenendo che la disciplina speciale del settore carburanti e la natura degli accordi aziendali impedissero il subentro automatico nell’accordo stipulato dal precedente fornitore; richiamava inoltre le differenze dimensionali e organizzative tra le due imprese; 2) errata applicazione del collegamento negoziale, affermando che la successione nel contratto di fornitura non comportasse anche quella nell’accordo aziendale e che le condizioni economiche dovessero essere regolate da un accordo proprio; 3) violazione dell’art. 1353 c.c., contestando la clausola che prorogava l’efficacia dell’accordo fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, qualificandola come condizione incerta e vincolo potenzialmente perpetuo, e lamentando che la Corte d’Appello avesse considerato irrilevanti le difficoltà incontrate nelle trattative; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando la prova dei presupposti e della quantificazione del credito, in particolare l’utilizzo di una relazione di parte e la pretesa inversione dell’onere probatorio circa modalità di vendita e volumi minimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato perché la disciplina speciale del settore regola la formazione e il contenuto economico dei rapporti, ma non introduce una disciplina specifica della successione negli accordi già stipulati; pertanto si applica l’art. 2558 c.c. ai contratti inerenti all’esercizio dell’impresa, compresi quelli di fornitura di carburante e i contratti collegati di cessione d’uso e somministrazione. Le differenze organizzative ed economiche tra cedente e cessionaria non escludono il subentro nei contratti non personali. Il secondo è infondato: l’autonomia causale dei contratti collegati non impedisce la successione nel rapporto contrattuale nello stato in cui si trova al momento del trasferimento; il richiamo espresso dell’art. 5.1 del contratto di fornitura ai criteri dell’accordo aziendale consentiva di ritenere quest’ultimo parte del regolamento economico della fornitura. L’accertamento della volontà negoziale spetta al giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali d’interpretazione o motivazione apparente, vizi non ravvisati. Il terzo è infondato: la clausola di efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo configura un termine finale collegato a un evento futuro certo nel suo verificarsi, anche se non predeterminato nel momento; la prorogatio non viola il principio di temporaneità dei vincoli, e le difficoltà negoziali non autorizzano unilateralmente la cessionaria a disapplicare l’accordo vigente. Il quarto è infondato: la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in sede di legittimità quando l’onere sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. La Corte d’Appello aveva ritenuto provati i presupposti dello sconto sulla base della documentazione e con motivazione congrua, senza invertire l’onere probatorio. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.800 per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La normativa speciale regola il primo profilo, imponendo il ricorso ad accordi interprofessionali o aziendali per determinare le condizioni economiche e commerciali; non risulta, invece, che disciplini in modo espresso la successione negli accordi già stipulati dal cedente.
In assenza di una disposizione speciale che disciplini la successione nei contratti o negli accordi già stipulati, trova applicazione la regola generale dell’art. 2558 c.c. Il cessionario subentra nei contratti non personali inerenti all’esercizio dell’impresa, compresi i contratti di fornitura di carburante, nello stato in cui si trovano al momento del trasferimento.
La clausola «fino alla sottoscrizione del nuovo contratto» esprime la volontà delle parti di mantenere efficace la disciplina preesistente fino alla nuova negoziazione e sottoscrizione (Cass. n. 3672/2021). Non si tratta, quindi, necessariamente di una condizione risolutiva, ma di un termine finale collegato a un evento futuro temporalmente non predeterminato (Cass. n. 3672/2021).
La previsione che mantiene efficace un accordo fino alla stipula di un nuovo accordo individua un termine finale collegato a un evento futuro certo nel suo verificarsi, benché non sia determinabile quando si verificherà; non configura per ciò solo una condizione risolutiva né un vincolo perpetuo.
Come è noto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in sede di legittimità soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata. Non ricorre, invece, quando il ricorrente contesti il modo in cui il giudice ha valutato i documenti, le relazioni tecniche, le note di credito o gli altri elementi acquisiti.
La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre se il giudice ne attribuisce l’onere alla parte diversa da quella cui spetta; non è invece deducibile ex art. 2697 c.c. una mera critica alla valutazione o alla persuasività delle prove acquisite.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, nei limiti in cui il contributo sia dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La successione ex lege prevista dall’art. 2558 c.c. si applica ai contratti non personali inerenti all’esercizio dell’impresa, inclusi i contratti di fornitura strumentali all’attività, salvo che una disciplina speciale regoli specificamente la successione nel rapporto. La normativa che impone accordi aziendali per determinare le condizioni economiche non esclude da sola l’applicazione della regola generale.
- Il collegamento negoziale non fonde i contratti né cancella la loro individualità causale, ma non impedisce che il cessionario subentri nei rapporti collegati nello stato in cui si trovano al momento del trasferimento. Se il contratto trasferito richiama espressamente un accordo collegato per determinare le proprie condizioni economiche, tale richiamo concorre a definire il contenuto del rapporto nel quale il cessionario subentra.
- La clausola che mantiene efficace un accordo fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo può configurare un termine finale riferito a un evento futuro certo nel suo verificarsi, ancorché non predeterminabile nel tempo, e non viola per ciò solo il principio di temporaneità dei vincoli contrattuali. Le difficoltà o il mancato esito delle trattative non autorizzano unilateralmente una parte a disapplicare l’accordo ancora efficace.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile quando riguarda l’individuazione della parte gravata dall’onere della prova; non consente invece di rimettere in discussione in cassazione la valutazione di documenti, relazioni tecniche o altri elementi probatori compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27056/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27058/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27060/2026 del 17/10/2026
- ordinanza_civile · 17 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 27061/2026 del 17/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →