Ordinanza n. 4136/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi a seguito di sentenza 7802/23 pubblicata il 27/12/2023 -provvisoriamente esecutiva - resa dal Tribunale di Napoli sezione lavoro, corretta con ordinanza del 15/02/2024, notificata con la correzione in data 22/02/2024 e passata in giudicato giusta attestazione resa dal Tribunale in data 08/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, relativa al riconoscimento di una supplenza annuale, all'accredito del punteggio e al pagamento del risarcimento del danno
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere la completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ricevere, per l'anno scolastico 2022/2023, un incarico di supplenza annuale presso un istituto scolastico, ordinando l'accredito del relativo punteggio e condannando il Ministero al pagamento di euro 17.533,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché delle spese di lite e dei contributi unificati. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe corrisposto soltanto euro 12.903,69 netti, considerando dovuta la sola sorte capitale al lordo e applicando ritenute fiscali, previdenziali e IRAP come se si trattasse di ordinari emolumenti stipendiali, senza corrispondere gli interessi e la rivalutazione prescritti dal giudicato. Ha sostenuto che l'importo riconosciuto dal giudice del lavoro costituisse risarcimento del danno, determinato equitativamente mediante riferimento a precedenti retribuzioni, e non reddito imponibile sostitutivo ai sensi dell'art. 6 del TUIR; ha quindi chiesto che il pagamento fosse considerato non satisfattivo e che fosse ordinata l'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero ha comunicato di avere adottato i decreti necessari al pagamento della somma capitale e delle spese, sostenendo che la liquidazione effettiva spettasse al MEF e chiedendo il rigetto del ricorso o l'estromissione dell'ufficio regionale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevando la possibile sopravvenuta soddisfazione della pretesa e, conseguentemente, una eventuale cessazione della materia del contendere o improcedibilità per difetto di interesse, ha disposto incombenti istruttori a carico sia della ricorrente sia dell'Amministrazione. Entrambe devono depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una nota di chiarimenti e la documentazione attestante l'eventuale pagamento integrale e satisfattivo, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sino al saldo, come previsto dal giudicato. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. Nessuna statuizione definitiva è stata resa sui profili relativi alla natura risarcitoria dell'importo, alla correttezza delle ritenute o all'estromissione dell'ufficio regionale.
Norme richiamate
Richiamati quali disposizioni applicabili agli incombenti istruttori e all'acquisizione di chiarimenti e documenti nel giudizio amministrativo.
le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi
La ricorrente richiama la norma, come interpretata dalla Corte di cassazione, per sostenere la non imponibilità del risarcimento riconosciuto per perdita di chance e la conseguente illegittimità delle ritenute applicate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione afferma di avere dato esecuzione al giudicato ma il creditore contesta la completezza o la correttezza del pagamento, il giudice può acquisire d'ufficio chiarimenti e documentazione da entrambe le parti prima di decidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
- La verifica dell'esecuzione di una condanna pecuniaria deve comprendere non soltanto il pagamento della sorte capitale, ma anche tutte le componenti espressamente riconosciute dal giudicato, inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo.
- La possibile integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza impone al giudice di verificare, sulla base di documentazione attendibile, se ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere o per la sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse.
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