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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26030/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e di semilibertà (art. 50 Ord. pen.) relative alla pena residua di anni 2 e mesi 6 per reati connessi alla detenzione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe valutato soltanto precedenti e gravità dei reati senza considerare elementi successivi alla commissione dei fatti (possibilità di lavoro, relazione positiva dell'équipe carceraria, evoluzione della personalità e avvio di revisione critica); (2) inosservanza degli artt. 13 e 27 Cost. e di norme ordinarie per non aver considerato la disponibilità lavorativa offerta (ASP) e per aver formulato un giudizio di pericolosità fondato solo sui precedenti, senza un negativo giudizio prognostico motivato ai sensi dell'art. 80 Ord. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente il rigetto valorizzando la gravità e la continuità della condotta delittuosa del Rubino (tra cui una precedente condanna definitiva di anni 11 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e numerosi episodi di spaccio), la presenza di misure di prevenzione e violazioni di tali misure, nonché il fatto che, subito dopo una lunga detenzione, il ricorrente è stato nuovamente arrestato in flagranza (22/02/2021). Il Tribunale ha inoltre rilevato l'assenza di un serio percorso di revisione critica nonostante la relazione dell'equipe; da tutto ciò ha desunto la necessità di proseguire il trattamento intramurario e di esperire permessi premio prima di valutare misure alternative, decisione ritenuta non manifestamente illogica alla stregua della giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente è stata confermata anche l'esclusione della semilibertà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Art. 47 Ord. pen.

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte conferma che la valutazione della sua concessione richiede un giudizio prognostico sulla proficuità della misura e può tener conto tanto dei precedenti e della gravità del reato quanto della condotta attuale e di eventuali elementi positivi, senza che questi ultimi debbano essere decisivi se non attestano un'avviata revisione critica

  • Art. 50 Ord. pen.

    Regola la semilibertà; la Corte accetta che il Tribunale possa escluderla in mancanza di elementi che rendano ragionevolmente prevedibile l'osservanza delle prescrizioni e il successo del percorso rieducativo

  • Art. 80 Ord. pen.

    Riguarda il giudizio prognostico richiesto per le misure alternative; la Corte rileva che il Tribunale ha motivato negativamente tale prognosi sulla base di fatti concreti (recidiva, precedenti, mancato percorso di revisione)

  • Art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per la natura della condanna (patteggiamento/accordo) che ha determinato la pena riportata, senza che ciò impedisca la valutazione complessiva della situazione personale

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite motivazionale del ricorso in cassazione, usato dalla Corte per valutare la specificità delle censure mosse dal ricorrente

  • Art. 13 Cost.

    Diritti di libertà personale; il ricorrente aveva invocato violazioni, ma la Corte ha ritenuto che il rigetto delle misure alternative non integri violazione di tale principio se adeguatamente motivato

  • Art. 27 Cost.

    Principio della funzione rieducativa della pena; la Corte sottolinea che tale finalità non esclude la legittima valutazione della necessità di ulteriori trattamenti intramurari in presenza di pericolosità attuale e recidiva

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine alla possibilità di esenzioni dal pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte di legittimità rileva che le condizioni per l'esenzione non ricorrono e dispone il pagamento

Massime di principio

  • La valutazione delle misure alternative (affidamento in prova, semilibertà) è prognostica: il Tribunale valuta complessivamente precedenti, gravità del reato, comportamenti successivi e condotta carceraria; nessun singolo elemento è automaticamente decisivo
  • Precedenti gravi e recidiva immediata dopo periodi di detenzione pesante possono legittimamente impedire la concessione di benefici anche quando vi siano valutazioni positive dell'équipe carceraria o offerte di lavoro
  • La presenza di una relazione positiva dell'equipe o di una proposta occupazionale non è di per sé sufficiente; è necessario che emergano elementi che rendano ragionevole la previsione di successo della misura alternativa (avvio di revisione critica, assenza di nuove denunce, adesione a condotte socialmente condivise)
  • Il Tribunale può richiedere una fase sperimentale intramuraria (permessi premio, osservazione più lunga) prima di concedere misure esterne, specialmente se il reato è sintomatico di elevata capacità a delinquere o di contiguità con ambienti criminali
  • In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; motivazioni che si basano su un quadro fattuale complessivo e non manifestamente illogico sono difficilmente superabili

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