Sentenza n. 2631/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del verbale della proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Campania per la XII Legislatura, avvenuta il 17 dicembre 2025 a seguito delle elezioni del 23-24 novembre 2025, con l'insediamento ufficiale del Consiglio fissato per il 29 dicembre 2025; - nonché dei verbali delle operazioni elettorali riferiti al Comune di Frattamaggiore (NA), sezioni n. 19 e n. 22, e al Comune di Mugnano di Napoli (NA), sezioni n.12 e n. 28, dei successivi atti dell'Ufficio Elettorale Centrale, e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi o conseguenziali: tanto per la mancata attribuzione di n. 35 preferenze al ricorrente, con conseguente alterazione della graduatoria rispetto al candidato della stessa lista che immediatamente lo precede; quanto ai motivi aggiunti depositati il 23/2/2026: dei medesimi atti, relativamente alla mancata attribuzione al ricorrente di n. 41 preferenze nella sezione elettorale n. 626 del Comune di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Campania e verbali delle operazioni elettorali relativi a specifiche sezioni dei Comuni di Frattamaggiore, Mugnano di Napoli e Napoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il mancato conteggio di 35 preferenze espresse in quattro sezioni elettorali dei Comuni di Frattamaggiore e Mugnano di Napoli, sostenendo che ciò avesse alterato la graduatoria della lista e impedito di sopravanzare il candidato immediatamente precedente, distante 26 voti. Con motivi aggiunti ha poi reclamato ulteriori 41 preferenze riferite alla sezione n. 626 del Comune di Napoli. A sostegno del ricorso sono state prodotte dichiarazioni sostitutive di atto notorio di elettori. Il ricorrente ha dedotto che tali dichiarazioni costituissero principio di prova sufficiente ad attivare i poteri istruttori officiosi del giudice e che fosse stata superata la prova di resistenza. Le amministrazioni resistenti e la controinteressata hanno contestato la fondatezza dell'impugnazione. Quanto ai motivi aggiunti, il ricorrente ha sostenuto di avere acquisito solo successivamente la conoscenza delle ulteriori irregolarità, sulla base di una dichiarazione di un elettore che avrebbe assistito allo scrutinio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio elettorale, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono costituire principio di prova idoneo a sollecitare i poteri istruttori officiosi del giudice, ma solo se dotate di contenuto specifico, circostanziato e collegato al vizio denunciato, con indicazione di ciò che è effettivamente avvenuto durante lo scrutinio e la verbalizzazione. Le dichiarazioni di undici elettori, limitate ad attestare di avere espresso la preferenza per il candidato, non provavano neppure in via indiziaria il mancato conteggio della preferenza. Soltanto le dichiarazioni relative a tre sezioni, per complessive 23 preferenze, descrivevano in modo sufficientemente circostanziato l'omessa attribuzione; tuttavia, tali voti non erano sufficienti a superare lo scarto di 26 voti rispetto al candidato precedente, sicché mancava comunque la prova di resistenza. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili perché notificati il 20 febbraio 2026, oltre il termine di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti del 17 dicembre 2025. Il TAR ha escluso che la successiva acquisizione della dichiarazione dell'elettore potesse rimettere in termini il ricorrente: trattandosi di persona che aveva assistito allo scrutinio, la circostanza sarebbe stata immediatamente conoscibile e il candidato aveva l'onere di acquisire tempestivamente l'elemento probatorio. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso elettorale va depositato nella segreteria del tribunale entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
Il termine di trenta giorni per proporre il ricorso elettorale è perentorio; la successiva acquisizione di elementi probatori già conoscibili durante le operazioni di scrutinio non consente la rimessione in termini.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio elettorale.
Il contenuto delle dichiarazioni sostitutive deve essere sufficientemente circostanziato da consentirne l'attendibilità e il riscontro di veridicità anche ai fini della responsabilità dichiarativa.
art. 24 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a fondamento dell'ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive quali elementi idonei a costituire principio di prova nel giudizio elettorale.
art. 111 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a sostegno della possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive come principio di prova nel processo elettorale.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono costituire principio di prova idoneo ad attivare i poteri istruttori officiosi del giudice, ma devono contenere una descrizione specifica e circostanziata delle anomalie riscontrate durante lo scrutinio e nella verbalizzazione; la mera attestazione di avere votato un candidato non dimostra il mancato conteggio della preferenza.
- Il giudice elettorale deve verificare preliminarmente l'effettiva valenza probatoria delle dichiarazioni prodotte, escludendo quelle meramente esplorative o prive di elementi che ne consentano l'attendibilità e il riscontro.
- Anche quando alcune dichiarazioni offrano un principio di prova dell'omessa attribuzione di preferenze, il ricorso deve essere respinto se i voti potenzialmente recuperabili non sono sufficienti a superare lo scarto esistente nella graduatoria, in applicazione della prova di resistenza.
- Nel giudizio elettorale il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti per proporre il ricorso è perentorio. Non è consentito eluderlo mediante motivi aggiunti fondati su circostanze che, essendo state percepite da chi aveva assistito allo scrutinio, avrebbero potuto essere tempestivamente conosciute e documentate dal ricorrente.
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