Cassazione Penale, Sentenza n. 28252/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, per un episodio di estorsione commesso tra agosto e novembre 2004. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità già definitiva, esclusa solo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., e aveva determinato la pena, nonché disposto il risarcimento in favore delle parti civili. L'imputato ricorreva deducendo: 1) la prescrizione del reato, assumendo che dovesse maturare già dall'agosto 2019 e che non potesse rilevare la recidiva; 2) la mancata declaratoria di prescrizione anche sotto il profilo del relativo calcolo; 3) l'illegittimità della multa, fissata a euro 1.000, perché superiore al minimo edittale vigente al tempo del fatto; 4) l'insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 628 c.p.; 5) il mancato riconoscimento di una circostanza dichiarata dalla Corte costituzionale n. 120 del 2023, delle attenuanti comuni ex art. 62 nn. 1 e 4 c.p. e della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante; 6) il mancato riconoscimento dell'indulto ex l. n. 241/2006 e delle conseguenti pene sostitutive; 7) l'illegittimità delle statuizioni civili, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. avrebbe dovuto comportare la revoca del risarcimento in favore di alcune parti civili e che, quanto alla persona offesa, difetterebbe il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul terzo motivo. Ha affermato che la prescrizione non era maturata, perché per il reato di estorsione commesso nel 2004 si applicava la disciplina previgente alla l. n. 251/2005, con termine base di quindici anni, aumentato per atti interruttivi fino a ventidue anni e sei mesi, non ancora decorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi: preclusa la contestazione sull'aggravante mafiosa in sede di rinvio, non proponibili in questa fase le censure sulle attenuanti e sull'indulto, e infondata la doglianza sulle statuizioni civili. Ha invece accolto la censura sulla pena pecuniaria, rilevando che al tempo del fatto il minimo edittale della multa era di euro 516 e non di euro 1.000; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla multa, rideterminandola in euro 516, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
ultimo capoverso; terzo comma, n. 3
L'aggravante residua ritenuta in sentenza e considerata equivalente alle attenuanti generiche non era più sindacabile in sede di rinvio; inoltre la pena pecuniaria doveva essere determinata secondo il minimo edittale vigente al tempo del fatto.
L'aggravante mafiosa era stata esclusa dalla Corte di appello in esecuzione del rinvio, ma tale esclusione non travolgeva automaticamente le statuizioni civili né riapriva temi già definiti dalla precedente decisione rescindente.
Nel regime previgente alla l. n. 251/2005, gli eventi interruttivi comportavano l'aumento del termine prescrizionale nei limiti allora previsti.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Ha consentito l'annullamento senza rinvio e la diretta rideterminazione della sola pena pecuniaria, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le attenuanti comuni invocate non risultavano utilmente dedotte nelle fasi precedenti e, comunque, erano incompatibili con la valutazione complessiva della gravità del fatto.
Il ricorrente invocava l'indulto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di interesse, potendo il beneficio essere eventualmente richiesto in sede esecutiva se non vi sia stato espresso rigetto.
Ha modificato successivamente il trattamento sanzionatorio pecuniario, ma non era applicabile al fatto commesso nel 2004 ai fini della determinazione del minimo edittale.
Non era applicabile perché meno favorevole; per il reato commesso nel 2004 doveva applicarsi la disciplina anteriore.
L'esclusione dell'aggravante in sede di rinvio non consentiva di rimettere in discussione la responsabilità già definitiva, né i capi civili fondati sulla pregressa qualificazione del fatto.
Massime di principio
- Quando il fatto è anteriore alla riforma della prescrizione, va applicata la disciplina più favorevole vigente al tempo della commissione del reato, tenendo conto anche degli eventi interruttivi secondo il regime previgente.
- In sede di rinvio è preclusa la deduzione di questioni coperte dal giudicato rescindente; il giudice del rinvio può pronunciarsi solo sui punti specificamente devoluti dalla sentenza di annullamento.
- Se il giudice determina la pena pecuniaria facendo riferimento al minimo edittale, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio sul punto e rideterminare direttamente la multa quando il dato normativo sia certo e non servano ulteriori accertamenti.
- Le censure sull'applicabilità dell'indulto non sono ammissibili in cassazione quando il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi, perché il beneficio può essere richiesto in sede esecutiva, salvo rigetto espresso già in cognizione.
- Le statuizioni civili possono restare ferme anche se venga meno una circostanza aggravante non decisiva, quando la condanna risarcitoria si fonda su altri elementi non investiti dal devolutum o coperti da giudicato.
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