Cassazione Penale, Sentenza n. 36914/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse dato rilievo esclusivo alla gravità dei reati (inclusa la contestazione di associazione mafiosa ai sensi dell'art.416-bis) e ai precedenti, sottovalutando elementi positivi quali il lungo tempo trascorso dai fatti, l'assenza di ulteriori reati, la revoca della libertà vigilata per prognosi favorevole, il buon adattamento alla vita carceraria, l'ammissione delle responsabilità e l'esistenza di solidi riferimenti esterni e di un'offerta di attività lavorativa volontaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato il rigetto principalmente sulla gravità del reato e sui precedenti, senza adeguata motivazione circa la pericolosità sociale attuale e senza valutare congruamente i fattori positivi e l'evoluzione della personalità emersi dalla relazione dell'equipe trattamentale. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la gravità del reato e i precedenti non possono, di per sé, escludere l'affidamento in prova e che non è richiesto che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del passato, ma sia sufficiente che tale processo sia stato almeno avviato.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, ordinamento penitenziario
consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».
La norma richiede un giudizio prognostico sull'utilità rieducativa e sulla prevenzione del rischio di recidiva; non ammette che la sola gravità del reato o i precedenti costituiscano motivo esclusivo di diniego senza valutazione dell'evoluzione personale e degli elementi positivi.
Il richiamo alla condanna per associazione mafiosa non può, di per sé, costituire motivo decisivo per escludere l'affidamento; occorre valutare l'attuale pericolosità sociale e l'evoluzione della personalità dopo i fatti.
Massime di principio
- La gravità del reato e i precedenti penalì non possono da soli essere utilizzati per rifiutare una misura alternativa; il giudice deve valutare anche l'evoluzione della personalità e gli elementi positivi emersi nel tempo.
- Deve essere valorizzato il tempo trascorso dai fatti e l'assenza di reati successivi come indizi rilevanti ai fini prognostici.
- Il buon adattamento alla vita carceraria, l'ammissione delle responsabilità (anche se parziale) e la disponibilità di reti familiari, lavorative o associative esterne sono fattori che devono concorrere alla valutazione favorevole dell'affidamento.
- Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato; è sufficiente che dai riscontri emergenti risulti avviato un processo di consapevolezza e rieducazione.
- In caso di diniego, il provvedimento deve contenere una motivazione specifica e congrua che spieghi perché i fattori negativi prevalgono sugli elementi positivi, altrimenti è annullabile e il giudice di rinvio dovrà riesaminare in modo dettagliato la prognosi di rischio e rieducazione.
- Se sussistono dubbi sulla gradualità del percorso, il giudice può valutare misure intermedie o sperimentazioni inframurarie prima di negare definitivamente l'accesso a misure esterne.
Testo integrale
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