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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15685/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso l'archiviazione relativa al reato indicato (art. 590-sexies c.p.). Deducevano: (1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis c.p.p. per violazione degli artt. 3, 111 e 24 Cost. e contrasto con l'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE (mancanza di un rimedio di riesame dinanzi a Corte Suprema); (2) vizio di motivazione e violazione del contraddittorio perché una precedente archiviazione (della quale i ricorrenti sostengono di non essere stati informati) avrebbe pregiudicato il diritto di partecipare e il giudizio sulle richieste istruttorie, e il G.I.P. non avrebbe valutato tutte le risultanze investigative e le censure formulate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, richiamando precedente giurisprudenza secondo cui l'ordinamento interno (anche dopo il d.lgs. 15/12/2015, n.212) prevede un sistema di controllo adeguato sul provvedimento di archiviazione e, pertanto, non si dà contrasto con la direttiva UE. Sul secondo motivo la Corte ha concluso che i vizi relativi alla mancata partecipazione/avviso rispetto alla precedente archiviazione dovevano essere fatti valere impugnando quel provvedimento o mediante istanza di revoca, non in sede di legittimità avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo; inoltre l'ordinanza del Tribunale non rilevava abnormità impugnabile in Cassazione. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Regola il reclamo contro la richiesta di archiviazione; la Corte interpreta la disciplina come compatta con garanzie di controllo e limita la possibilità di impugnazione in Cassazione quando le doglianze dovevano essere sollevate anteriormente sul provvedimento di archiviazione

  • art. 590-sexies cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale è stata disposta l'archiviazione; qui rilevante come oggetto della decisione di non esercitare l'azione penale

  • Direttiva 2012/29/UE, art. 11

    "Gli stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale."

    La Corte ha ritenuto che l'ordinamento interno, per il tramite del sistema di reclamo e del provvedimento motivato di riesame da altro organo, sia essenzialmente conforme ai principi della direttiva, e dunque la mera mancanza di un rimedio dinanzi alla Corte Suprema non costituisce di per sé violazione

  • D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212

    Riforma recepente aspetti della direttiva sulla tutela delle vittime; secondo la giurisprudenza citata non ha alterato in modo incompatibile la disciplina dell'archiviazione rispetto ai diritti garantiti dalla direttiva

  • art. 408 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati quale quadro normativo delle ipotesi di nullità dei provvedimenti di archiviazione: il reclamo è ammesso specificamente nelle ipotesi previste da tali norme, non in tutte le contestazioni

  • Costituzione italiana, artt. 3, 111, 24

    Gli artt. invocati dai ricorrenti (uguaglianza, giusto processo e assistenza legale) sono stati ritenuti non violati dall'applicazione del regime di reclamo/archiviazione così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. ha scope e limiti procedurali precisi: molte censure relative a violazioni del contraddittorio o omissioni nell'avviso sull'archiviazione devono essere dedotte tempestivamente avverso il provvedimento di archiviazione originario e non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione contro l'ordinanza di rigetto del reclamo
  • Contestazioni di incompatibilità tra la normativa interna e la Direttiva 2012/29/UE (diritto al riesame) incontrano ostacoli se l'ordinamento interno offre già un meccanismo di riesame motivato; le Corti nazionali tendono a ritenere conforme il sistema se esiste un provvedimento motivato emesso da un diverso organo
  • Per far valere vizi legati al mancato contraddittorio o mancata comunicazione di una archiviazione occorre impugnare il singolo provvedimento originario ovvero richiedere la revoca al giudice che ha emesso l'ordinanza; la Cassazione non è la sede per prima reclamare questioni di fatto o motivazionali che potevano essere trattate nelle fasi precedenti
  • Le impugnative in Cassazione devono essere incentrate su questioni di diritto e ammissibilità dell'impugnazione stessa: doglianze di merito sulla valutazione probatoria o sull'opportunità delle indagini integrative sono normalmente inammissibili se non poste nei modi e nei tempi previsti
  • In caso di rigetto inammissibile del reclamo da parte del Tribunale (per difetto di contraddittorio), la via appropriata è la revoca dell'ordinanza o la impugnazione del provvedimento originario; non può trasformarsi automaticamente in ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto

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