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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07157/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo volto a una inammissibile rivalutazione del merito e il secondo manifestamente infondato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di danneggiamento e minaccia. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, già esaminato e correttamente apprezzato in appello, senza evidenziare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva escluso uno dei presupposti applicativi sulla base delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando le modalità della condotta e l'intensità del dolo escludono uno dei presupposti richiesti.

  • art. 606 c.p.p.

    Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una rivalutazione del merito probatorio, salvo specifica deduzione di travisamenti delle emergenze processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella già motivatamente recepita dai giudici di merito.
  • Per censurare utilmente la motivazione di merito è necessario indicare specifici travisamenti di emergenze processuali decisive, non essendo sufficiente una generica critica all'attendibilità delle prove.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le concrete modalità della condotta e l'intensità del dolo, quando tali elementi rendano il fatto non qualificabile come tenue.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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