Sentenza del 02/12/2021 n. 38009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Riguarda il diniego di definizione agevolata (condono) di una lite fiscale relativa a II.DD. e IVA per il 1999. La Commissione territoriale aveva accolto l'appello del contribuente M.G. ritenendo che la controversia fosse "pendente" alla data richiamata dal D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, e quindi condonabile. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la lite si era già definita con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del D.L. (6 luglio 2011) e quindi non poteva considerarsi pendente ai fini della definizione agevolata.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondata la censura: secondo l'interpretazione consolidata della Corte, il requisito della "pendenza" per accedere al condono va inteso come esistenza del giudizio ancora pendente alla data di efficacia del D.L. n. 98/2011 (6 luglio 2011). Poiché nel caso di specie il giudicato si è formato prima di tale data, la lite non era condonabile. La sentenza impugnata è stata cassata e decidendo nel merito la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della lite; le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Il requisito della "pendenza" va valutato alla data di efficacia del decreto (6 luglio 2011): la controversia deve essere ancora pendente in quella data per poter essere definita agevolmente; un giudicato formatosi anteriormente esclude l'accesso al condono.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento giuridico del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di legge).
Massime di principio
- Per ottenere la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98/2011 è necessario che la controversia sia ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto (6 luglio 2011); se il giudicato si è formato prima, il condono non è possibile.
- La valutazione della pendenza si effettua alla data di efficacia della norma e non sulla base di documenti di prassi o interpretazioni agenziali che non hanno forza vincolante.
- In caso di giudicato anteriore all'entrata in vigore della disposizione che consente il condono, il contribuente non può ottenere la definizione agevolata; pertanto è fondamentale verificare le date di definitività delle sentenze prima di richiedere la procedura agevolativa.
- Quando la giurisprudenza é relativamente recente sull'interpretazione di una norma, la Corte può compensare le spese processuali; tuttavia ciò non incide sulla valutazione sostanziale del requisito di pendenza.
- In redigere ricorsi o istanze di condono occorre documentare rigorosamente lo stato processuale e le relative date (data del provvedimento impugnato, data di formazione del giudicato, data di efficacia della norma) perché la sussistenza della pendenza è questione decisiva e sospesa a termini temporali.
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