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Sentenza

Sentenza del 02/12/2021 n. 38009 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Riguarda il diniego di definizione agevolata (condono) di una lite fiscale relativa a II.DD. e IVA per il 1999. La Commissione territoriale aveva accolto l'appello del contribuente M.G. ritenendo che la controversia fosse "pendente" alla data richiamata dal D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, e quindi condonabile. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la lite si era già definita con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del D.L. (6 luglio 2011) e quindi non poteva considerarsi pendente ai fini della definizione agevolata.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondata la censura: secondo l'interpretazione consolidata della Corte, il requisito della "pendenza" per accedere al condono va inteso come esistenza del giudizio ancora pendente alla data di efficacia del D.L. n. 98/2011 (6 luglio 2011). Poiché nel caso di specie il giudicato si è formato prima di tale data, la lite non era condonabile. La sentenza impugnata è stata cassata e decidendo nel merito la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della lite; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Il requisito della "pendenza" va valutato alla data di efficacia del decreto (6 luglio 2011): la controversia deve essere ancora pendente in quella data per poter essere definita agevolmente; un giudicato formatosi anteriormente esclude l'accesso al condono.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento giuridico del motivo di cassazione (violazione e falsa applicazione di legge).

Massime di principio

  • Per ottenere la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98/2011 è necessario che la controversia sia ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto (6 luglio 2011); se il giudicato si è formato prima, il condono non è possibile.
  • La valutazione della pendenza si effettua alla data di efficacia della norma e non sulla base di documenti di prassi o interpretazioni agenziali che non hanno forza vincolante.
  • In caso di giudicato anteriore all'entrata in vigore della disposizione che consente il condono, il contribuente non può ottenere la definizione agevolata; pertanto è fondamentale verificare le date di definitività delle sentenze prima di richiedere la procedura agevolativa.
  • Quando la giurisprudenza é relativamente recente sull'interpretazione di una norma, la Corte può compensare le spese processuali; tuttavia ciò non incide sulla valutazione sostanziale del requisito di pendenza.
  • In redigere ricorsi o istanze di condono occorre documentare rigorosamente lo stato processuale e le relative date (data del provvedimento impugnato, data di formazione del giudicato, data di efficacia della norma) perché la sussistenza della pendenza è questione decisiva e sospesa a termini temporali.

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