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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32033/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 04/10/2024 che aveva confermato la responsabilità penale con rideterminazione della pena per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Tre motivi principali: 1) vizi della motivazione circa la responsabilità, contestando l'uso delle somme risultanti dal conto corrente come prova del reddito d'impresa e sostenendo che molte movimentazioni fossero prestiti familiari, quindi illegittima sovrapposizione tra presunzione tributaria e prova penale; 2) vizio di calcolo della prescrizione, sostenendo che i termini dovessero decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo e che, con i giorni di sospensione e senza applicazione della recidiva, i reati sarebbero prescritti; 3) vizio motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva e sulla determinazione della pena, richiedendo una maggiore considerazione della personalità non pericolosa dell'imputato e della finalità educativa della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con la motivazione dei giudici di merito, che avevano evidenziato l'assenza di causali, documenti e quantificazioni per i presunti prestiti familiari. Sulla prescrizione ha calcolato il dies a quo per il reato più risalente al 30/12/2011, applicando l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 74/2000 (8 anni) e l'aumento di due terzi per la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 161, 2° comma c.p., per un termine complessivo di 13 anni e 4 mesi, cui si aggiungono i 70 giorni di sospensione: la prescrizione, dunque, sarebbe scaduta il 9 luglio 2025, data successiva alla sentenza impugnata e alla pronuncia di cassazione, e pertanto il vizio era infondato. Sulla terza censura ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito corretta: la rilevanza degli importi evasi e la presenza di tre precedenti irrevocabili e di una precedente misura di sorveglianza speciale giustificano l'applicazione delle attenuanti in termini di equivalenza e non in prevalenza sulla recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini tributari; nel caso applicata per l'omessa dichiarazione IVA relativa agli anni 2010 e 2011.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Stabilisce il termine di prescrizione specifico (8 anni) per i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000, assumendo rilievo nel calcolo del dies a quo e del termine estintivo.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine di prescrizione per la recidiva reiterata (incremento di due terzi) usato dalla Corte per estendere il termine complessivo di prescrizione.

  • artt. 99 e 157 e ss. cod. pen.

    Riferimento alle norme sulle circostanze attenuanti/aggravanti (art. 99) e al regime della prescrizione (art. 157 e ss.); la Corte ha valutato correttamente la non prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva alla luce della personalità e della gravità dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente il condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata per i 3.000 euro disposti dalla Corte.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto comunque sussistente l'onere delle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come indizio del reddito d'impresa, ma la difesa deve fornire documentazione specifica e causali chiare per far valere che si trattasse di prestiti o operazioni estranee all'attività; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Nel calcolo della prescrizione per i reati tributari va applicato il termine speciale previsto dal d.lgs. 74/2000 (art. 17, comma 1-bis) e, se ricorre la recidiva, il termine va aumentato secondo le norme penali (art. 161 c.p.); pertanto la data di scadenza può risultare molto successiva rispetto a una valutazione superficiale.
  • Le circostanze attenuanti generiche non prevalgono automaticamente sulla recidiva: i giudici di merito possono applicarle in termini di equivalenza quando la personalità dell'imputato e la gravità dei fatti (entità degli importi, precedenti penali) giustifichino una valutazione di maggiore pericolosità.
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o non affrontanti i punti decisivi della motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza che ricorrano particolari giustificazioni, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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