Cassazione Penale, Sentenza n. 32033/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 04/10/2024 che aveva confermato la responsabilità penale con rideterminazione della pena per il reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Tre motivi principali: 1) vizi della motivazione circa la responsabilità, contestando l'uso delle somme risultanti dal conto corrente come prova del reddito d'impresa e sostenendo che molte movimentazioni fossero prestiti familiari, quindi illegittima sovrapposizione tra presunzione tributaria e prova penale; 2) vizio di calcolo della prescrizione, sostenendo che i termini dovessero decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo e che, con i giorni di sospensione e senza applicazione della recidiva, i reati sarebbero prescritti; 3) vizio motivazionale sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva e sulla determinazione della pena, richiedendo una maggiore considerazione della personalità non pericolosa dell'imputato e della finalità educativa della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con la motivazione dei giudici di merito, che avevano evidenziato l'assenza di causali, documenti e quantificazioni per i presunti prestiti familiari. Sulla prescrizione ha calcolato il dies a quo per il reato più risalente al 30/12/2011, applicando l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 74/2000 (8 anni) e l'aumento di due terzi per la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 161, 2° comma c.p., per un termine complessivo di 13 anni e 4 mesi, cui si aggiungono i 70 giorni di sospensione: la prescrizione, dunque, sarebbe scaduta il 9 luglio 2025, data successiva alla sentenza impugnata e alla pronuncia di cassazione, e pertanto il vizio era infondato. Sulla terza censura ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito corretta: la rilevanza degli importi evasi e la presenza di tre precedenti irrevocabili e di una precedente misura di sorveglianza speciale giustificano l'applicazione delle attenuanti in termini di equivalenza e non in prevalenza sulla recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini tributari; nel caso applicata per l'omessa dichiarazione IVA relativa agli anni 2010 e 2011.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Stabilisce il termine di prescrizione specifico (8 anni) per i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000, assumendo rilievo nel calcolo del dies a quo e del termine estintivo.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione per la recidiva reiterata (incremento di due terzi) usato dalla Corte per estendere il termine complessivo di prescrizione.
artt. 99 e 157 e ss. cod. pen.
Riferimento alle norme sulle circostanze attenuanti/aggravanti (art. 99) e al regime della prescrizione (art. 157 e ss.); la Corte ha valutato correttamente la non prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva alla luce della personalità e della gravità dei fatti.
Norma che consente il condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, applicata per i 3.000 euro disposti dalla Corte.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai presupposti per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa rispetto alla causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto comunque sussistente l'onere delle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come indizio del reddito d'impresa, ma la difesa deve fornire documentazione specifica e causali chiare per far valere che si trattasse di prestiti o operazioni estranee all'attività; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Nel calcolo della prescrizione per i reati tributari va applicato il termine speciale previsto dal d.lgs. 74/2000 (art. 17, comma 1-bis) e, se ricorre la recidiva, il termine va aumentato secondo le norme penali (art. 161 c.p.); pertanto la data di scadenza può risultare molto successiva rispetto a una valutazione superficiale.
- Le circostanze attenuanti generiche non prevalgono automaticamente sulla recidiva: i giudici di merito possono applicarle in termini di equivalenza quando la personalità dell'imputato e la gravità dei fatti (entità degli importi, precedenti penali) giustifichino una valutazione di maggiore pericolosità.
- I motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o non affrontanti i punti decisivi della motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza che ricorrano particolari giustificazioni, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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