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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14154/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossa dal condominio per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato da una sentenza di condanna, in relazione alla quale l'erede beneficiata del creditore aveva notificato precetto per il pagamento di una somma. Il tribunale aveva accolto la domanda cautelare di sospensione; successivamente la stessa parte che aveva ottenuto la sospensione aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, sostenendo che il giudizio di merito non fosse stato introdotto nel termine di sessanta giorni. Il tribunale respingeva l'istanza e condannava l'istante alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c.; la corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 669-bis c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto tempestivamente instaurato il giudizio e identico l'oggetto tra cautelare e merito, senza che l'atto introduttivo fosse stato correttamente notificato e senza che nel merito fosse stata chiesta la conferma della sospensione; 2) violazione dell'art. 669-novies c.p.c., sostenendo che la sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avesse natura conservativa e non anticipatoria; 3) censura alla condanna ex art. 96 c.p.c.; 4) censura alla liquidazione delle spese, ritenuta indebita o eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva in modo sufficiente il contenuto dell'atto cautelare e dell'atto di citazione in opposizione, impedendo il controllo sulla valutazione di identità tra giudizio cautelare e giudizio di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, ma la Corte ha ribadito in via nomofilattica che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c. ha contenuto inibitorio e funzione anticipatoria rispetto all'esito della cognizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la statuizione di cui all'ordinanza del tribunale e non contro la sentenza impugnata in cassazione, oltre che perché l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è questione di merito se adeguatamente motivata. Il quarto motivo è stato rigettato quanto alla regolazione delle spese, poiché l'ordinanza cautelare, avendo carattere anticipatorio, può correttamente statuire sulle spese del procedimento cautelare ai sensi dell'art. 669-octies, comma 7, c.p.c.; è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa all'ammontare della liquidazione, perché formulato in modo generico. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta nel contesto dell'opposizione all'esecuzione ha funzione inibitoria dell'esecuzione minacciata e mira ad anticipare, in via interinale, l'effetto finale della cognizione sulla inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione.

  • art. 669-bis c.p.c.

    È richiamato quale base del procedimento cautelare; la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza nell'esposizione degli atti rilevanti.

  • art. 669-novies c.p.c.

    La Corte nega che la sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c. abbia natura meramente conservativa; ribadisce invece la sua funzione anticipatoria.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riportare in modo essenziale e specifico gli atti e i documenti rilevanti, consentendo il controllo della decisione impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla camera di consiglio e al termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata ricorre quando la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; l'accertamento compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio motivazionale e di diritto.

  • art. 94 c.p.c.

    Richiamato nelle richieste della controricorrente per la condanna della ricorrente; la Corte le respinge per assenza di un comportamento processuale qualificabile come non prudente o temerario.

  • art. 669-octies c.p.c.

    L'ordinanza cautelare avente carattere anticipatorio può regolare le spese del procedimento cautelare.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea applicazione di norme processuali in materia cautelare è necessario trascrivere o riassumere in modo essenziale ma sufficiente gli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura; la mera evocazione delle conclusioni o di singoli passaggi non basta.
  • La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nel procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ha natura anticipatoria e non soltanto conservativa, poiché mira a prevenire l'esecuzione minacciata in attesa della decisione di merito.
  • Quando una censura investe una statuizione contenuta in un provvedimento diverso da quello impugnato, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla decisione gravata.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la dimostrazione di mala fede o colpa grave e resta affidata al giudice di merito; in cassazione non è rivedibile se la motivazione è adeguata.
  • Le ordinanze cautelari con funzione anticipatoria possono contenere una statuizione sulle spese del procedimento cautelare; la doglianza sull'importo della liquidazione deve indicare specificamente gli errori di diritto o di calcolo, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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