Cassazione Penale, Sentenza n. 3823/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 01/04/2021 con la quale il giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza del Procuratore generale, aveva disposto che l'indulto (legge 31/07/2006 n.241, anni 3) dovesse essere applicato sul cumulo materiale dei reati prima dell'operazione di temperamento ai sensi dell'art.78 c.p. e prima della riduzione della pena per il rito abbreviato. La difesa ha contestato l'ammissibilità della richiesta (presunta preclusione per mancata opposizione nei termini) e la corretta modalità di calcolo dell'indulto nel rapporto con la commutazione dell'ergastolo in 30 anni per il rito abbreviato, sostenendo che l'indulto doveva essere applicato sulla pena finale già ridotta a 30 anni e quindi portare la pena residua a 27 anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte di assise d'appello, con ordinanza del 16/06/2010, aveva già applicato l'indulto sulla pena complessiva (pari a 30 anni) e che tale decisione, non impugnata nei termini previsti, ha formato giudicato esecutivo. La Corte ha infatti stabilito che il giudice dell'esecuzione non poteva rivedere il provvedimento anteriore modificando il quantum della pena a sfavore del condannato in assenza di tempestiva impugnazione o di fatti nuovi non valutati precedentemente. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
la regola secondo cui, nel concorso di reati, l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene, opera solo a condizione che tutte le pene siano condonabili
la Corte ricorda che l'applicazione dell'indulto dopo il cumulo opera solo se tutte le pene sono condonabili; se non lo sono occorre distinguere le pene condonabili da quelle non condonabili e unificare queste ultime con la parte residua delle prime prima di operare eventuale temperamento
legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
la legge prevedeva il condono di anni tre di reclusione; la Corte ha valutato che il beneficio fosse già stato applicato con ordinanza del 16/06/2010 sulla pena complessiva
criterio di temperamento del cumulo materiale (applicazione del limite moderatore) che, secondo la giurisprudenza, non può operare in modo da consentire un duplice vantaggio alle pene già coperte da condono
art. 438 cod. proc. pen. (allora vigente)
riferito alla riduzione della pena prevista per la scelta del rito abbreviato (commutazione dell'ergastolo in 30 anni), ma la Corte ha ritenuto che la modifica del quantum disposta successivamente non potesse incidere su una decisione già divenuta giudicato esecutivo
principio generale del giudicato applicabile anche in materia esecutiva: la decisione diventa coperta da giudicato se non impugnata nei termini
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
preclusione e sanzione di inammissibilità per la riproposizione delle medesime questioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione se l'impugnazione non è stata esperita o è stata infruttuosa
art. 667, comma 4 e art. 672 cod. proc. pen.
strumento procedurale corretto per impugnare/revisione di un provvedimento del giudice dell'esecuzione (opposizione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione), la mancata opposizione determina la formazione del giudicato esecutivo
Massime di principio
- Una ordinanza del giudice dell'esecuzione che applica benefici (es. indulto) diventa efficace e coperta da giudicato esecutivo se non impugnata nei termini (opposizione nei 15 giorni); successivi tentativi di modificare il quantum a sfavore del condannato sono vietati salvo fatti nuovi non considerati nella precedente decisione
- In tema di indulto, la regola di applicarlo dopo il cumulo delle pene vale solo se tutte le pene sono condonabili; se non lo sono, bisogna separare le pene condonabili da quelle non condonabili e unificare le residue prima di applicare eventuale temperamento (per evitare un doppio vantaggio alle pene condonate)
- Se si intende contestare la misura o la modalità di applicazione di un beneficio già disposta dal giudice dell'esecuzione, è necessario esperire le impugnazioni previste (opposizione nei termini) o proporre fatti nuovi non esaminati in precedenza; altrimenti opera la preclusione del giudicato
- Nel calcolo dell'effetto di un indulto o di altri benefici va sempre verificato se la pena oggetto del beneficio era stata già determinata e resa definitiva da precedente provvedimento, perché ciò incide sulla possibilità di riesame
- La giurisprudenza richiede attenzione al rischio di doppia riduzione: non è ammissibile che pene già coperte da condono partecipino al cumulo giuridico per poi beneficiare anche del temperamento di cui all'art.78 c.p.
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