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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9810/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 129 e 444 c.p.p., contestando che la sentenza non motivi adeguatamente l'esclusione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. Il Procuratore Generale ha impugnato la stessa sentenza per inosservanza e erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (confisca obbligatoria del profitto del reato o confisca per equivalente) per omessa statuizione sulla confisca con riferimento ai reati tributari contestati (capi 2)–10)), nonché per l'omessa pronuncia sulla confisca ex art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000 (confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.) con riguardo ad alcuni capi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati (Oto Santuori, Emanuele Santuori, Roberto Menafro) perché il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; pertanto i motivi inerenti la presunta insufficiente motivazione sulla non applicabilità dell'art. 129 c.p.p. non sono ammissibili. Il ricorso del Procuratore Generale è stato invece ritenuto ammissibile e fondato limitatamente all'omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000: la Corte ha annullato la sentenza nei confronti di Orlando Lino, Oto Santuori e Luigi Ragazzo esclusivamente sul punto della confisca obbligatoria e ha rinviato al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame su tale misura. Quanto alla confisca ex art. 12-ter/240-bis la Corte ha ritenuto che il gravame del P.G. fosse generico e privo di elementi per dimostrare i requisiti della confisca per sproporzione, quindi non ha accolto quella richiesta. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il rito abbreviato concordato (patteggiamento). La Corte ricorda che le impugnazioni sono limitate e che la sentenza emessa ai sensi di tale norma può essere impugnata solo nei casi previsti dall'art. 448 c.p.p., salvo che si tratti di misure obbligatorie di legge (es. confisca obbligatoria).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede le cause di proscioglimento (es. mancanza di elemento soggettivo, inesistenza del fatto, etc.). La Corte osserva che, nel patteggiamento, la richiesta dell'applicazione della pena equivale ad ammissione del fatto e la motivazione sulla mancanza dei presupposti di proscioglimento può essere anche meramente enunciativa; non costituisce motivo di cassazione salvo i casi tassativi previsti dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) ai soli motivi elencati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza). Pertanto i ricorsi degli imputati che sollevano la mancata verifica di cause di proscioglimento sono inammissibili.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca del profitto del reato o, quando questa non sia possibile, la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reo per valore corrispondente al profitto. La Corte afferma che si tratta di una misura obbligatoria e non negoziabile, la cui omissione nella sentenza di patteggiamento è rilevabile in Cassazione e ha giustificato l'annullamento parziale e il rinvio.

  • art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Estende la confisca per sproporzione (ex art. 240-bis cod. pen.) alle fattispecie tributarie al verificarsi di specifiche soglie e condizioni. La Corte ha ritenuto che l'applicazione richiede accertamenti sulla sproporzione reddito/disponibilità e che l'esposizione generica del P.G. non fosse sufficiente per ottenere la pronuncia.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione quando la disponibilità patrimoniale dell'agente è manifestamente sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati. La Corte richiede elementi fattuali specifici per applicarla; un'asserzione generica non basta.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione nel sistema generale; la Corte richiama che, per misure obbligatorie di legge omesse (es. confisca obbligatoria), è esperibile il rimedio di cui alla disciplina generale (art. 606 e connessi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e le sanzioni per i ricorsi manifestamente inammissibili o infondati; la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria per i ricorrenti dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni generiche sulla motivazione rispetto alle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono in genere inammissibili.
  • La confisca obbligatoria prevista da norme speciali (es. art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) è inderogabile e deve essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento se ricorrono i presupposti: la sua omissione è censurabile in Cassazione.
  • La confisca per sproporzione (art. 12-ter d.lgs. 74/2000 e art. 240-bis c.p.) richiede accertamenti puntuali sulla sproporzione tra disponibilità e reddito; richieste generiche senza elementi probatori non sono sufficienti in sede di impugnazione.
  • Nel patteggiamento la richiesta di applicazione della pena comporta una forma di ammissione del fatto: il giudice può limitarsi a una motivazione sintetica quando dagli atti non emergano elementi che impongano il proscioglimento.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni di legge, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie: è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità prima di proporre impugnazioni.
  • Quando la legge impone misure non negoziabili (es. confisca obbligatoria), l'accordo fra le parti non può esonerare il giudice dall'applicare tali misure; l'omissione comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.

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