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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39177/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti hanno proposto distinti motivi: Sarli contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per vizio di motivazione; Paniccia, Chiari e Mansi deducevano la totale mancata motivazione della Corte d'appello nella replica alle censure presentate in appello; Ardovini denunciava carente motivazione rispetto a elementi che avrebbero potuto portare all'assoluzione; Quilli contestava la violazione dell'art. 192 c.p.p. sostenendo che i meri indizi non raggiungevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la sentenza aveva compiuto un salto logico attribuendogli partecipazione all'associazione criminale sulla base del solo stato di detenzione e del rafforzamento dell'attività di spaccio della compagna, nonché contraddizioni rispetto ad assoluzioni in capo alla stessa compagna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto a Sarli, Paniccia, Chiari, Mansi e Ardovini, i ricorsi sono stati ritenuti radicalmente inammissibili perché gli imputati avevano fruito del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e avevano rinunciato a motivi d'appello che non possono essere riproposti in Cassazione salvo specifiche eccezioni. Il ricorso di Quilli Eros è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che i giudici di merito avevano fornito motivazione congrua e logica, basata su un compendio intercettivo dettagliato che dimostrava il ruolo del Quilli nell'organizzazione; la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo palese illogicità, non ravvisata. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità degli appelli e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai concordati intervenuti: disciplina il procedimento abbreviato e gli effetti del concordato; la pronuncia collegata a patti sulla pena limita le questioni che possono essere dedotte in Cassazione se sono state rinunciate in appello.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'accordo sulla determinazione della pena con il Procuratore Generale; la Corte ha ricordato che la sentenza emessa in base a tale accordo è impugnabile in Cassazione solo per questioni riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rilevato in modo negativo (mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento): la Corte segnala che questioni attinenti a condizioni di proscioglimento rinunciate con l'accordo non sono deducibili in sede di legittimità.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che, alla luce del compendio di intercettazioni e prove, sussisteva la partecipazione di più imputati all'associazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione degli indizi: richiede che i meri indizi presentino gravità, precisione e concordanza. La Corte ha osservato che la doglianza su questo punto è questione di merito e che i giudici di merito avevano ritenuto soddisfatti tali requisiti alla luce delle intercettazioni, valutazione non censurabile in Cassazione se congrua e logica.

Massime di principio

  • Se si è aderito a un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e si è rinunciato a motivi di appello, tali questioni non possono in linea generale essere riproposte in Cassazione: il ricorso sarà dichiarato inammissibile salvo che si contestino la formazione della volontà, il consenso del PM o divergenze formali della pronuncia.
  • Le censure generiche sulla motivazione (es.: "mancato riconoscimento attenuanti" o "totale mancanza di motivazione") devono essere specifiche e confrontarsi con i passaggi motivazionali della corte di merito; la mera reiterazione delle stesse argomentazioni d'appello senza una critica argomentata è spesso inammissibile.
  • Le valutazioni sul materiale intercettivo e l'interpretazione del linguaggio criptico sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà o manifesta insufficienza motivazionale.
  • La doglianza sul carattere indiziario delle prove (art. 192 c.p.p.) richiede la dimostrazione che manchino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; se i giudici di merito hanno motivato come tali requisiti siano soddisfatti, la censura difficilmente supera il vaglio di legittimità.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione dopo un accordo sul rito/pena, gli imputati devono preservare e dedurre specificamente in sede di merito (e non rinunciare) le questioni che intendono poi portare in Cassazione o limitarsi alle eccezioni espressamente ammesse dalla legge.
  • Le contestazioni processuali che attengono esclusivamente alla determinazione della pena, se non trasfuse in vizi di illegittimità, non costituiscono ragione valida per il ricorso in Cassazione.

Testo integrale

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