Sentenza del 04/02/2015 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - IRES - Deducibilità dei costi - Principio di competenza - Nozione - Generico riferimento in fattura - Indeducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, di costi relativi a prestazioni di servizi e rimborsi spese. Il contribuente sosteneva che tali componenti negativi fossero deducibili, mentre l'Amministrazione finanziaria ne contestava l'effettiva esistenza, l'inerenza e la corretta imputazione temporale. In applicazione del principio di competenza, un costo è deducibile nell'esercizio in cui è certo nell'esistenza e determinabile nel suo ammontare; per le prestazioni di servizi, la spesa si considera sostenuta quando la prestazione è ultimata. La generica indicazione in fattura "per servizi resi - rimborsi spese" non è sufficiente a dimostrare la natura, l'effettività e l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
La decisione
La deduzione dei costi è stata esclusa. Le fatture recanti una descrizione generica, prive di elementi idonei a identificare concretamente le prestazioni e i relativi rimborsi, non consentono di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi. Ne consegue la legittimità del recupero a tassazione, in quanto il contribuente non ha fornito adeguata documentazione né ha dimostrato che i costi fossero certi, determinabili e riferibili all'esercizio di competenza.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
I costi sono deducibili nell'esercizio di competenza, quando risultano certi nell'esistenza e determinabili nel loro ammontare.
La norma impone di imputare i componenti negativi all'esercizio cui si riferiscono, purché il costo sia effettivamente maturato e il suo importo sia determinabile. Per i servizi, il momento rilevante coincide con l'ultimazione della prestazione.
Artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972
Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, la detrazione dell'IVA e gli elementi che devono risultare dalla fattura. La documentazione fiscale deve essere sufficientemente analitica da consentire di individuare l'operazione e verificarne la reale effettuazione.
Cassazione, sentenza n. 22135 del 2010
La giurisprudenza valorizza l'obbligo del contribuente di provare l'effettività, l'inerenza e la corretta imputazione dei costi. Una fattura con una descrizione meramente generica non costituisce, da sola, prova sufficiente della deducibilità.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di un costo richiede non solo una fattura, ma la prova concreta della sua effettiva esistenza, dell'inerenza all'attività d'impresa e della corretta imputazione temporale.
- Per le prestazioni di servizi, il costo va normalmente imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata, purché il relativo importo sia certo o determinabile.
- Descrizioni fattura generiche come "servizi resi" o "rimborsi spese" sono normalmente insufficienti: è opportuno indicare natura, periodo, attività svolta, destinatario, criteri di calcolo e documentazione dei rimborsi.
- In caso di controllo, il contribuente dovrebbe conservare contratti, ordini, relazioni sull'attività svolta, report, corrispondenza, note spese e ogni altro documento utile a collegare il costo all'attività d'impresa.
- L'onere di dimostrare i presupposti della deduzione grava in larga misura sul contribuente; l'assenza di documentazione analitica può comportare l'indeducibilità anche se la spesa è stata contabilizzata e pagata.
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