Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli - IRES - Deducibilità dei costi - Principio di competenza - Nozione - Generico riferimento in fattura - Indeducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, di costi relativi a prestazioni di servizi e rimborsi spese. Il contribuente sosteneva che tali componenti negativi fossero deducibili, mentre l'Amministrazione finanziaria ne contestava l'effettiva esistenza, l'inerenza e la corretta imputazione temporale. In applicazione del principio di competenza, un costo è deducibile nell'esercizio in cui è certo nell'esistenza e determinabile nel suo ammontare; per le prestazioni di servizi, la spesa si considera sostenuta quando la prestazione è ultimata. La generica indicazione in fattura "per servizi resi - rimborsi spese" non è sufficiente a dimostrare la natura, l'effettività e l'inerenza del costo all'attività d'impresa.

La decisione

La deduzione dei costi è stata esclusa. Le fatture recanti una descrizione generica, prive di elementi idonei a identificare concretamente le prestazioni e i relativi rimborsi, non consentono di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi. Ne consegue la legittimità del recupero a tassazione, in quanto il contribuente non ha fornito adeguata documentazione né ha dimostrato che i costi fossero certi, determinabili e riferibili all'esercizio di competenza.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    I costi sono deducibili nell'esercizio di competenza, quando risultano certi nell'esistenza e determinabili nel loro ammontare.

    La norma impone di imputare i componenti negativi all'esercizio cui si riferiscono, purché il costo sia effettivamente maturato e il suo importo sia determinabile. Per i servizi, il momento rilevante coincide con l'ultimazione della prestazione.

  • Artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Le disposizioni disciplinano, tra l'altro, la detrazione dell'IVA e gli elementi che devono risultare dalla fattura. La documentazione fiscale deve essere sufficientemente analitica da consentire di individuare l'operazione e verificarne la reale effettuazione.

  • Cassazione, sentenza n. 22135 del 2010

    La giurisprudenza valorizza l'obbligo del contribuente di provare l'effettività, l'inerenza e la corretta imputazione dei costi. Una fattura con una descrizione meramente generica non costituisce, da sola, prova sufficiente della deducibilità.

Massime di principio

  • La deducibilità fiscale di un costo richiede non solo una fattura, ma la prova concreta della sua effettiva esistenza, dell'inerenza all'attività d'impresa e della corretta imputazione temporale.
  • Per le prestazioni di servizi, il costo va normalmente imputato all'esercizio in cui la prestazione è ultimata, purché il relativo importo sia certo o determinabile.
  • Descrizioni fattura generiche come "servizi resi" o "rimborsi spese" sono normalmente insufficienti: è opportuno indicare natura, periodo, attività svolta, destinatario, criteri di calcolo e documentazione dei rimborsi.
  • In caso di controllo, il contribuente dovrebbe conservare contratti, ordini, relazioni sull'attività svolta, report, corrispondenza, note spese e ogni altro documento utile a collegare il costo all'attività d'impresa.
  • L'onere di dimostrare i presupposti della deduzione grava in larga misura sul contribuente; l'assenza di documentazione analitica può comportare l'indeducibilità anche se la spesa è stata contabilizzata e pagata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.