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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49721/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado relativa a fatti di estorsione e furto, contestando: travisamento della prova (in particolare il contenuto di una telefonata e la dinamica dell'incontro per la consegna di denaro), insufficienza ed errata valutazione delle prove raccolte (presunta occasionalità della presenza in luogo dei fatti, mancanza di accordi preventivi), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valida prova d'alibi (per Cotirlan), rilevata inaffidabilita' o contaminazione delle dichiarazioni della persona offesa (Antonello Cuteri) e errata applicazione dell'aggravante delle "più persone riunite".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Bevilacqua Giuliano (1992), Bevilacqua Giuliano (1964) e Bevilacqua Maria; ha respinto come infondato il ricorso di Cotirlan Ionut Dorinel. Di conseguenza è confermata la sentenza di appello (che, riformando il primo grado, aveva riconosciuto reati con le specifiche conversioni/aggravanti/attenuanti e aveva ridotto le pene nelle misure indicate). In particolare, in sede d'appello erano state inflitte pene ridotte (tra cui: anni 6 e mesi 8 di reclusione e euro 6.000 di multa a Giuliano Bevilacqua 1992; anni 4, mesi 5, giorni 10 e euro 1.000 a Giuliano 1964 e a Maria Bevilacqua; anni 4 e euro 800 a Cotirlan). La Cassazione ha altresì disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato nella ricostruzione delle forme di concorso tra più soggetti nelle condotte contestate

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    estorsione aggravata nelle piu' persone riunite

    La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: l'aggravante delle "più persone riunite" richiede la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    sanzione piu' grave per estorsione commessa da piu' persone riunite

    Collegato all'art. 628; la ratio dell'aggravante risiede nella compresenza simultanea che aumenta la potenzialità intimidatoria

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    aggravante contestata e poi esclusa in relazione ad un capo

    La Corte d'appello ha escluso tale aggravante quanto al capo D, decisione confermata in cassazione implicitamente

  • art. 56 cod. pen.

    tentativo e partecipazione successiva

    Riferimento alla disciplina del tentativo per chi interviene in una fase precedente o successiva: la partecipazione successiva, se si arresta prima della consumazione, deve essere valutata come tentativo

  • art. 192 cod. proc. pen.

    valutazione della prova nel suo insieme

    La Corte ha sottolineato la necessita' di una valutazione unitaria e non atomistica della prova e ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    regole espesyalI sulla valutazione delle dichiarazioni

    La Corte specifica che le regole del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa e che queste possono, se attendibili e motivate, fondare da sole la condanna

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    richiesta di trattazione orale

    Richiesta formale di trattazione orale nelle fasi di impugnazione, citata in relazione all'istruttoria della cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    limiti del sindacato in sede di legittimità sulla motivazione

    Richiamato per ricordare che la Corte di legittimità non puo' sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo vizi palese nella motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze per le spese processuali

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente il merito: non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito se la motivazione è logica e congrua.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se credute e adeguatamente riscontrate o motivate, costituire base sufficiente per la condanna; il giudice di merito dispone di ampio margine di apprezzamento sulla loro attendibilità.
  • L'aggravante delle "più persone riunite" nel reato di estorsione richiede la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e nel momento in cui si esercita la violenza o la minaccia; non basta la mera percezione della vittima o interventi successivi non simultanei.
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere confermato in sede di legittimità se la motivazione è non illogica.
  • Le contestazioni di travisamento della prova che si riducono a richieste di diversa valutazione fattuale sono inammissibili in Cassazione se non evidenziano vizi di motivazione palese o errori di diritto.
  • L'alibi va valutato nel suo complesso: documenti, tabulati, e dichiarazioni interessate devono essere analizzati e, se non risultano univoci o esclusivi, il giudice di merito può ritenere l'alibi non credibile.

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