Cassazione Penale, Ordinanza n. 05560/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle fonti di prova e riproducevano censure già superate dalla sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la sua responsabilità per i delitti ascrittigli. Con un primo motivo ha sostenuto che le espressioni e la condotta contestate sarebbero state poste in essere come reazione alla precedente attività dell'agente di polizia penitenziaria e ha contestato, inoltre, l'affermazione circa la presenza di più persone, ritenendo insussistente il relativo presupposto fattuale. Con un secondo motivo ha censurato il trattamento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, e che i motivi fossero già stati specificamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta.
Norme richiamate
norma processuale implicita nella decisione di inammissibilità del ricorso e nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina del giudizio di legittimità
richiamato solo indirettamente dal riferimento alla violenza e minaccia opposte al pubblico ufficiale; il testo consente di ricondurre i fatti alla resistenza a pubblico ufficiale
richiamato solo indirettamente dal riferimento alla violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova quando la censura mira solo a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- La contestazione sulla sussistenza di circostanze di fatto poste a base della responsabilità penale non può essere veicolata in cassazione se richiede accertamenti di merito incompatibili con la funzione del giudizio di legittimità.
- La doglianza sulla recidiva è infondata in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta specifica e congrua sul punto.
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