Cassazione Civile, Ordinanza n. 16754/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione al decreto prefettizio di espulsione emesso il 4 dicembre 2019. Sosteneva, con un unico motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, e del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, di essere stato erroneamente qualificato come persona socialmente pericolosa. A suo dire, un precedente penale a suo carico non sarebbe stato decisivo perché risalente nel tempo; inoltre invocava l’assoluzione per uno dei procedimenti richiamati, affermava di non essersi reso irreperibile dopo le sentenze di condanna perché già fuori dall’Italia, e deduceva di essere rientrato in buona fede nel 2019. Contestava anche il richiamo alla recidiva, che non sarebbe stata applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze erano generiche e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito di apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Le censure non scalfivano le plurime ragioni poste a fondamento dell’ordinanza del Giudice di Pace, tra cui l’ingresso in Italia senza titolo e la pericolosità desunta anche da precedenti penali di condanna e dal comportamento di sottrazione alle relative conseguenze. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla presunta erronea qualificazione di pericolosità sociale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa generiche le doglianze.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13
norma posta a fondamento del decreto prefettizio di espulsione; la Corte rileva che il giudice di merito aveva valorizzato l’ingresso irregolare e la pericolosità del soggetto.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5
richiamato nel provvedimento di merito quale base dell’espulsione disposta dal magistrato di sorveglianza come sanzione alternativa alla pena residua di reclusione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il rigetto dell’opposizione a un decreto di espulsione, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, se l’ordinanza impugnata è sorretta da una motivazione plurima e coerente.
- La deduzione di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione di merito; se anche una sola di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
- Ai fini della legittimità del decreto di espulsione può rilevare, oltre all’ingresso irregolare nel territorio nazionale, la pericolosità desunta da precedenti penali e da ulteriori elementi fattuali valutati dal giudice di merito, purché la relativa motivazione sia logicamente articolata.
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