Cassazione Penale, Ordinanza n. 25317/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi associativa. Il primo motivo contestava la valutazione della chiamata in correità del coimputato, sostenendo in sostanza l'inaffidabilità della prova dichiarativa e l'assenza di adeguati riscontri. Il secondo motivo riguardava la dosimetria della pena e, in particolare, l'applicazione dell'aggravante prevista per i fatti di maggiore gravità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, deducendo genericamente il difetto dei presupposti soggettivi per la sua applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque ripetitivo di censure già esaminate in appello, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico sia sulla credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie sia sui riscontri individualizzanti, anche tramite le intercettazioni. Anche il motivo sulla pena è stato ritenuto infondato, poiché l'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 era stata giustificata con riferimento all'elevatissima quantità di stupefacente trattato e la doglianza si risolveva in una generica contestazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme poste a fondamento della condanna per reati in materia di stupefacenti; l'aggravante di cui all'art. 80 è stata ritenuta giustificata dalla notevole quantità di sostanza trattata.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ipotesi associativa contestata ma dalla quale l'imputato è stato assolto.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della chiamata in correità è censurabile in cassazione solo quando sia individuabile un vizio logico o giuridico della motivazione; se la corte di merito ha spiegato la credibilità intrinseca della dichiarazione e la presenza di riscontri individualizzanti, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'applicazione dell'aggravante connessa alla rilevante quantità di stupefacente è sostenibile quando la motivazione valorizzi in modo specifico l'elevatissima quantità di droga trattata; una contestazione generica del difetto dei presupposti soggettivi è insufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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