Parere n. 1548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Vito Spatuzza avverso il verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 6 dicembre 2023 per reclutamento di personale dirigenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 6 dicembre 2023, dell’omessa valutazione della seconda prova scritta e della graduatoria finale approvata con decreto ministeriale del 14 giugno 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la procedura concorsuale per il reclutamento di personale dirigenziale, deducendo: l’assenza di una griglia analitica di valutazione delle prove scritte; l’attribuzione di un unico voto a una prova articolata in tre quesiti riferiti a materie diverse; il difetto di motivazione del giudizio sintetico e del punteggio di 55/100 attribuito alla prima prova; il mancato rispetto del termine minimo di preavviso per lo svolgimento delle prove; l’omessa correzione della seconda prova scritta; l’asserita irregolarità e carenza di trasparenza nelle operazioni di abbinamento degli elaborati e di scioglimento dell’anonimato; nonché l’illegittimità della pubblicazione della graduatoria, nella quale erano indicati soltanto i tredici vincitori e non gli idonei non vincitori. Le censure sono state ricondotte alla violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, correttezza e tutela dell’affidamento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. La censura relativa all’assenza di una griglia analitica è stata respinta perché la Commissione aveva preventivamente fissato, con verbale n. 5 del 21 luglio 2023, criteri sufficientemente determinati, quali chiarezza espositiva, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed esaustività della trattazione; non sussiste un obbligo generale di predisporre una griglia numerica o una scheda dettagliata per ciascun quesito. È stata respinta anche la doglianza sull’attribuzione di un unico punteggio, poiché il bando configurava la prima prova come unitaria, sebbene articolata in più domande, senza imporre la scomposizione del voto per materia o quesito. Quanto alla motivazione, il voto numerico, accompagnato dal giudizio sintetico sulla non esaustività della trattazione e sull’insufficiente capacità di elaborazione, è stato ritenuto sufficiente in presenza di criteri predeterminati, non emergendo manifesta illogicità, travisamento, errore macroscopico o contraddizione. Il termine di preavviso è stato ritenuto rispettato, poiché la convocazione ufficiale era stata pubblicata il 10 luglio 2023, mentre la comunicazione e-mail del 19 luglio aveva natura meramente ricognitiva. La mancata correzione della seconda prova è stata ritenuta legittima e ragionevole, in quanto il bando consentiva l’accesso alle fasi successive soltanto ai candidati con almeno 70/100 nelle prove scritte e il ricorrente aveva ottenuto 55/100 nella prima prova; la correzione della seconda prova nei confronti dei non idonei alla prima risultava quindi non necessaria, coerente con la struttura progressiva della selezione e conforme a esigenze di economicità e semplificazione. Le contestazioni sull’anonimato sono state respinte per assenza di elementi idonei a dimostrare una concreta irregolarità, essendo emerso che lo scioglimento dell’anonimato era avvenuto dopo le operazioni correttive. Infine, la mancata pubblicazione dei nominativi degli idonei non vincitori è stata ritenuta conforme agli orientamenti in materia di protezione dei dati personali e trasparenza, essendo comunque prevista l’accessibilità della graduatoria nei modi stabiliti dalla normativa di settore.
Osservazioni
Griglia analitica di valutazione
La Commissione aveva predeterminato criteri generali sufficientemente determinati prima dello svolgimento delle prove. Non sussiste, in via generale, l’obbligo di predisporre un’ulteriore griglia numerica o una scheda analitica per ciascun quesito.
Attribuzione di un unico punteggio alla prova articolata in più quesiti
La prova era configurata dal bando come unitaria, pur essendo composta da più domande. In assenza di una previsione del bando che imponesse punteggi distinti o la ponderazione percentuale dei quesiti, la valutazione complessiva rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione.
Motivazione del giudizio e voto numerico
Il punteggio numerico, accompagnato da un giudizio sintetico e sostenuto da criteri preventivamente fissati, è sufficiente a motivare la valutazione tecnico-discrezionale, salvo manifesta illogicità, travisamento, errore macroscopico o contraddizione, non ravvisati nel caso concreto.
Termine di preavviso per le prove scritte
Il termine minimo di quindici giorni è stato rispettato mediante la pubblicazione dell’avviso ufficiale il 10 luglio 2023. La successiva e-mail del 19 luglio aveva funzione di promemoria e non costituiva la convocazione rilevante.
Mancata valutazione della seconda prova scritta
La previsione del bando relativa alla soglia minima di 70/100 e la struttura progressiva della selezione consentivano di correggere la seconda prova soltanto per i candidati idonei alla prima. Il candidato, avendo ottenuto 55/100, non avrebbe potuto conseguire l’idoneità mediante la sola valutazione della seconda prova.
Abbinamento degli elaborati e scioglimento dell’anonimato
Le contestazioni sono rimaste ipotetiche e non hanno evidenziato fatti specifici comprovanti irregolarità. La documentazione dimostrava che lo scioglimento dell’anonimato era avvenuto dopo la conclusione delle operazioni correttive.
Pubblicazione della graduatoria
La mancata pubblicazione dei nominativi degli idonei non vincitori è stata ritenuta compatibile con la tutela dei dati personali e con gli orientamenti in materia di trasparenza, essendo comunque garantita l’accessibilità della graduatoria secondo la normativa di settore.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non impongono, in una procedura concorsuale, una griglia analitica ulteriore rispetto alla preventiva fissazione di criteri generali sufficientemente determinati.
Il principio di economicità dell’azione amministrativa è stato valorizzato per ritenere ragionevole la scelta di non correggere la seconda prova dei candidati non idonei alla prima.
Il principio di tempestività dell’azione amministrativa è richiamato nell’ambito delle censure relative al preavviso e alla gestione della procedura, senza che sia stata ravvisata una violazione.
L’obbligo di motivazione, nelle procedure concorsuali, è assolto normalmente dal voto numerico quando siano stati previamente fissati criteri generali di valutazione; nel caso concreto il voto era inoltre accompagnato da un giudizio sintetico.
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2022
Il bando configurava la prima prova come prova unitaria articolata in più quesiti, stabiliva la soglia minima di 70/100 e disciplinava l’accesso alle successive fasi concorsuali.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la preventiva fissazione di criteri generali sufficientemente determinati può essere sufficiente a garantire trasparenza e imparzialità, senza che sussista un obbligo generale di predisporre una griglia numerica o una scheda analitica per ogni quesito, salvo diverse prescrizioni del bando.
- Quando il bando configura una prova come unitaria, la Commissione può esprimere un giudizio complessivo anche se la prova è articolata in più quesiti, a condizione che il bando non imponga la distinta attribuzione di punteggi o la ponderazione dei singoli quesiti.
- Nelle procedure concorsuali, il voto numerico, ove siano stati previamente stabiliti criteri generali di valutazione, costituisce normalmente motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale; l’eventuale giudizio descrittivo aggiuntivo rafforza tale motivazione, salvo la presenza di manifesta illogicità, travisamento, errore macroscopico o contraddizione.
- Quando una procedura selettiva prevede il superamento di una soglia minima in una prova preliminare o progressiva, l’amministrazione può limitare la correzione delle prove successive ai candidati che abbiano superato tale soglia, se la scelta è coerente con il bando, ragionevole e funzionale all’economicità dell’azione amministrativa.
- La contestazione delle operazioni di anonimato non può fondarsi su dubbi meramente ipotetici, ma richiede l’indicazione di elementi specifici idonei a dimostrare una concreta violazione delle modalità di correzione o di abbinamento degli elaborati.
Impugnazione della procedura concorsuale per personale dirigenziale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un candidato contro il verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 6 dicembre 2023, l’omessa valutazione della seconda prova scritta e la graduatoria finale approvata con decreto ministeriale del 14 giugno 2024. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso; la Sezione ha concluso nel senso del rigetto.
Svolgimento della procedura e censure
Il candidato aveva ottenuto 55/100 nella prima prova scritta, a fronte della soglia minima di 70/100 richiesta dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 agosto 2022. Il ricorso contestava:
- l’assenza di una griglia analitica per la valutazione delle prove;
- l’attribuzione di un unico punteggio a una prova composta da tre quesiti di contabilità pubblica, diritto penale e protezione dei dati personali;
- la genericità del giudizio «Trattazione non esaustiva. Insufficiente capacità di elaborazione del tema trattato»;
- il mancato rispetto del termine minimo di preavviso;
- la mancata correzione della seconda prova scritta;
- la carenza di trasparenza nelle operazioni di abbinamento e scioglimento dell’anonimato;
- la pubblicazione della graduatoria con i soli nominativi dei tredici vincitori.
Criteri di valutazione e voto complessivo
La Sezione ha ritenuto legittima la predeterminazione dei criteri effettuata dalla Commissione con verbale n. 5 del 21 luglio 2023. Per la prima prova erano stati individuati la chiarezza espositiva, la logicità e il rigore metodologico delle argomentazioni e l’esaustività della trattazione. Tali criteri sono stati considerati sufficientemente determinati e idonei a orientare la valutazione.
Secondo il parere, l’ordinamento non impone in via generale una griglia numerica o una scheda dettagliata per ciascun quesito. Inoltre, poiché il bando configurava la prova come unitaria, la Commissione non era tenuta a suddividere il punteggio tra le diverse materie o a indicare il peso percentuale delle singole domande.
Motivazione della valutazione
Il voto numerico è stato ritenuto normalmente sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico-discrezionale nelle procedure concorsuali, quando siano stati preventivamente fissati criteri generali. Nel caso concreto, al punteggio di 55/100 si aggiungeva il giudizio sintetico relativo alla non esaustività della trattazione e all’insufficiente capacità di elaborazione.
La Sezione non ha ravvisato elementi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, errore macroscopico o contraddizione tali da giustificare il sindacato sulla valutazione tecnica della Commissione.
Termine di convocazione
La censura relativa al preavviso è stata respinta sulla base della documentazione ministeriale. L’avviso ufficiale di convocazione alle prove del 26 luglio 2023 era stato pubblicato il 10 luglio 2023 sui canali ufficiali della procedura, con valore di notifica per i candidati. Il termine di quindici giorni risultava quindi rispettato.
La comunicazione e-mail del 19 luglio 2023, invocata dal ricorrente, aveva carattere meramente ricognitivo e di promemoria e non costituiva l’atto ufficiale di convocazione.
Mancata correzione della seconda prova
La Sezione ha ritenuto ragionevole la scelta della Commissione di correggere la seconda prova soltanto nei confronti dei candidati che avessero superato la prima. La struttura progressiva della selezione e la soglia di 70/100 prevista dal bando consentivano di evitare la correzione della prova successiva nei confronti di chi fosse già risultato non idoneo.
Poiché il candidato aveva conseguito 55/100 nella prima prova, la valutazione della seconda non avrebbe potuto consentirgli di superare la soglia richiesta. La scelta è stata pertanto considerata coerente con il bando e con i principi di economicità e semplificazione dell’azione amministrativa.
Anonimato degli elaborati
Le contestazioni sull’abbinamento degli elaborati e sullo scioglimento dell’anonimato non sono state accolte. La documentazione acquisita dimostrava che lo scioglimento dell’anonimato era avvenuto dopo la conclusione delle operazioni correttive.
Il ricorrente non aveva indicato fatti specifici dai quali desumere una violazione effettiva del principio di anonimato, limitandosi a formulare dubbi ipotetici. In assenza di elementi concreti, non era quindi possibile ravvisare un vizio della procedura.
Pubblicazione della graduatoria e trasparenza
La mancata pubblicazione dei nominativi degli idonei non vincitori è stata ritenuta conforme agli orientamenti in materia di protezione dei dati personali e trasparenza amministrativa. La graduatoria restava comunque accessibile secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
La Sezione non ha ravvisato una lesione concreta della posizione del ricorrente né un vizio idoneo a compromettere la validità dell’intera procedura.
Conclusioni
Tutte le censure sono state ritenute infondate. Il Consiglio di Stato ha quindi espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.
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