Cassazione Civile, Ordinanza n. 19440/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una società cooperativa della distribuzione e una lavoratrice a decorrere dal 1 giugno 2015. La lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti, con conseguente accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data indicata, ordine di riammissione in servizio e risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010. I giudici di merito avevano accolto la domanda: la Corte d'appello aveva ritenuto che non potessero essere esclusi dal computo del limite massimo di 36 mesi i contratti stipulati in base a un contratto integrativo aziendale del 23 marzo 2009 che collegava le assunzioni alla stagionalità, perché la deroga prevista dall'art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368 del 2001 era riservata alle attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva nazionale e non anche alla contrattazione aziendale; aveva inoltre condiviso il giudizio di sostanziale elusione della disciplina dei contratti a termine. Con il ricorso per cassazione la società datrice deduceva, in due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 4 bis e 4 ter, d.lgs. n. 368 del 2001 e degli artt. 85, comma 2, e 99, comma 2, del CCNL di settore; con il secondo motivo aggiungeva anche la violazione dell'art. 1344 c.c., contestando sia l'interpretazione restrittiva della deroga al limite dei 36 mesi sia la qualificazione delle pattuizioni aziendali come elusione della disciplina legale e della direttiva 1999/70/CE.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale perché l'art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 368 del 2001, letto in coerenza con la direttiva 1999/70/CE e con la ratio di protezione del lavoro a tempo determinato, consente il superamento del limite massimo di 36 mesi solo per le attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, non anche per effetto di contrattazione integrativa aziendale. Ha quindi confermato l'illegittimità del termine e, assorbito il secondo motivo sulla pretesa elusione della disciplina tramite la reiterazione e la durata dei contratti, ha condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, commi 4 bis e 4 ter, d.lgs. n. 368 del 2001
Il limite massimo di 36 mesi per la reiterazione dei contratti a termine opera come regola generale; la deroga per le attività stagionali è di stretta interpretazione e spetta alla contrattazione collettiva nazionale, non a quella aziendale.
Direttiva 1999/70/CE
La disciplina interna va letta in modo conforme alla finalità di protezione contro l'abuso dei contratti a termine, evitando interpretazioni estensive delle deroghe che svuotino il sistema di tutela.
artt. 85, comma 2, e 99, comma 2, CCNL per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità delle assunzioni temporanee in regime di stagionalità, ma non ritenuti idonei a superare il limite legale nel caso concreto.
La doglianza sull'elusione della norma imperativa è stata assorbita dal rigetto del primo motivo.
Richiamato ai fini del risarcimento del danno conseguente alla conversione del rapporto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine deve essere interpretata restrittivamente quando la legge la collega espressamente a specifici livelli di contrattazione collettiva e a requisiti di rappresentatività determinati.
- Se la norma di legge individua in modo espresso la contrattazione collettiva nazionale come sede della deroga, la contrattazione aziendale non può estendere o sostituire quella facoltà.
- Nel giudizio di legittimità, quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente è confermata, le censure dirette contro ulteriori rationes restano assorbite o prive di interesse.
- In materia di contratti a termine, la conformità alla direttiva europea di riferimento impone di evitare letture della disciplina interna che neutralizzino la tutela contro la precarizzazione e l'abuso della successione dei contratti.
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