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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00740/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per omicidio colposo. Il ricorso, per come emerge dal testo, contestava in particolare la determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente sosteneva che la motivazione sulla pena, sulle attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione fosse insufficiente o comunque censurabile. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata, avendo valorizzato la gravità del danno cagionato e l'elevato grado della colpa, e che non vi fossero profili di arbitrio o illogicità nel diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Nel medesimo procedimento è intervenuto anche il responsabile civile con memoria, chiedendo di dichiarare estinto il rapporto processuale civile nel processo penale per la pretesa introduzione di separata azione civile da parte della parte civile; la Corte ha respinto anche tale richiesta, richiamando il principio secondo cui la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte, dopo aver ottenuto in sede penale una sentenza non definitiva di accertamento del diritto al risarcimento, agisca poi in sede civile solo per la quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto infondate le censure sul trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità del danno e l'elevato grado della colpa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre respinta la richiesta del responsabile civile relativa all'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, perché la costituzione di parte civile non si considera tacitamente revocata in presenza di separata azione civile per la sola liquidazione del danno.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio di riferimento per il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e per la dosimetria della pena; la valutazione compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate in prevalenza rispetto alle aggravanti sulla base della gravità del danno e dell'elevato grado della colpa; la scelta è stata ritenuta espressione di valutazione di merito non censurabile in cassazione nei limiti indicati.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche può essere anche implicita o formulata sinteticamente, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, quando fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo se risulti frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
  • La valutazione della gravità del danno cagionato e dell'intensità della colpa costituisce base legittima per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
  • La proposizione di un'autonoma azione civile per la liquidazione del danno, dopo una sentenza penale non definitiva che abbia già accertato il diritto al risarcimento, non comporta di per sé la tacita revoca della costituzione di parte civile nel processo penale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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