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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05757/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una creditrice, già ammessa al passivo di un fallimento per un credito di lavoro di circa 21.221,64 euro, aveva ottenuto una parziale liquidazione solo in sede di riparto finale pari a 1.642,27 euro. Chiedeva l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, durata circa 18 anni, ritenendo congruo l’indennizzo ordinario di 7.200 euro. La Corte d’appello aveva però ridotto l’indennizzo alla somma effettivamente percepita in sede di riparto, applicando l’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001, e aveva rigettato l’opposizione. Con il ricorso per cassazione la parte istante deduceva: 1) violazione dell’art. 2-bis, commi 1 e 3, L. 89/2001, per avere la Corte territoriale ancorato il valore della causa non al credito ammesso al passivo, ma alla somma assegnata nel riparto finale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato correttamente il nuovo riparto finale e il prospetto delle somme spettanti, da cui risultava un importo almeno pari a 6.351,43 euro; 3) violazione degli artt. 91 c.p.c. per non aver disposto la liquidazione delle spese di lite nonostante la soccombenza del Ministero contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il criterio seguito dalla Corte d’appello. Ha affermato che, ai fini del limite massimo previsto dall’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 nel caso di equa riparazione per irragionevole durata di un processo fallimentare, il valore della causa va riferito al credito ammesso al passivo e non alla sola somma poi effettivamente ricevuta in sede di riparto. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state formulate per violazione di legge, nullità della decisione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 91 c.p.c.

    La ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse negato la liquidazione delle spese nonostante la soccombenza del Ministero.

  • art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il limite massimo dell’indennizzo per irragionevole durata non va ancorato, nel processo fallimentare, alla sola somma ripartita al creditore, ma al credito ammesso al passivo; il comma 3 non impone di riferire il parametro al quantum effettivamente distribuito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare, il "valore della causa" ai fini del limite massimo dell’indennizzo deve essere individuato, di regola, nel credito ammesso al passivo, non nell’importo concretamente percepito in sede di riparto finale.
  • L’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 opera come limite esterno all’indennizzo ma non legittima un criterio di quantificazione fondato su variabili estranee alla consistenza originaria del diritto azionato e all’accertamento del credito.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe il criterio di base per la quantificazione dell’indennizzo, le ulteriori censure sulla motivazione e sulle spese restano assorbite.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la quantificazione dell’indennizzo secondo il parametro corretto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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