Cassazione Penale, Sentenza n. 27602/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto a Sandra Bergamaschi la pena di 1 mese di reclusione (convertita in multa) per il reato relativo a lesioni personali, sostenendo che la riduzione della pena per la scelta del rito era stata operata in misura superiore a quella consentita: il giudice ha ridotto la pena da 2 mesi a 1 mese (riduzione della metà) anziché applicare la riduzione di un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p., determinando così una pena finale inferiore al minimo edittale applicabile ratione temporis. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 444 e 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'illegittimità della pena così determinata; inoltre il giudice non ha dato conto del confronto richiesto dall'art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: la pena applicata è risultata illegale perché il giudice del patteggiamento ha effettuato uno sconto per il rito (da 2 a 1 mese) superiore a quello consentito (un terzo), portando la pena al di sotto del minimo edittale (per il reato contestato il minimo era 3 mesi; dopo le attenuanti generiche era stato fissato a 2 mesi, che ridotto di un terzo sarebbe stato 1 mese e 10 giorni). Poiché il risultato concreto della determinazione della pena non era legalmente irrogabile, la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Mantova in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
Fondamento della riduzione premiale per il patteggiamento; nella prassi applicativa la Corte richiama l'operatività della riduzione in misura pari a un terzo (ove applicabile) e che tale sconto non può determinare una pena finale non irrogabile per legge
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la rilevanza dell'illegalità della pena ai fini del ricorso per cassazione; la Corte lo invoca per valutare se la pena irrogata è per legge irrogabile
Norma sul confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte segnala che il giudice non ha motivato il giudizio di comparazione richiesto dall'art. 69 relativamente all'attribuzione delle attenuanti generiche
La Corte indica che, ratione temporis per i fatti contestati, il reato di lesioni personali gravi previsto da questa norma prevedeva una pena edittale da 3 mesi a 1 anno (o multa), rilevando il minimo edittale come parametro per verificare la legittimità delle riduzioni
Citato in epigrafe come riferimento all'imputazione iniziale; comunque la valutazione della Cassazione si concentra sui limiti edittali applicabili ratione temporis
Norma che consente la conversione della pena detentiva in multa; nella sentenza impugnata la pena detentiva è stata convertita in 7.500 euro di multa ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- La riduzione della pena prevista per il patteggiamento trova fondamento nell'art. 444 c.p.p. e va applicata rispettando i limiti edittali: lo sconto non può portare la pena finale al di sotto di quella legalmente irrogabile.
- L'omessa esplicitazione dei passaggi di calcolo o del "percorso" motivazionale da cui il giudice è pervenuto alla pena concordata è di norma una irregolarità non capace di configurare automaticamente illegittimità della pena, purché il risultato finale coincida con l'accordo delle parti e sia legalmente ammissibile.
- Se il risultato finale della determinazione della pena è incompatibile con i limiti edittali o con la specie della sanzione prevista per legge, la pena è illegale e la sentenza di patteggiamento può essere cassata per tale motivo.
- Il giudice deve motivare anche il giudizio comparativo tra attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) quando da tale comparazione dipende la determinazione della pena: l'omissione può rendere criticabile l'accordo di patteggiamento se produce un risultato illegale.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per illegittimità della pena applicata con patteggiamento; la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rimandare gli atti al giudice di merito in diversa composizione per il prosieguo.
- Nel calcolo delle riduzioni (attenuanti + sconto per il rito) è buona pratica motivare chiaramente i singoli passaggi numerici per evitare che errori aritmetici o omissioni espositive determinino censurabilità della decisione.
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