Cassazione Civile, Sentenza n. 16311/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Corimar Ligure chiedeva l'esecuzione di un decreto ingiuntivo (emesso nei confronti della A.C.R. Macchine Teatrali S.r.l.) nei confronti della Videlio-HMS Kinetics, sostenendo il subingresso della cessionaria nel debito ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c. Videlio si opponeva ex art. 615 c.p.c. deducendo che la cessione dell'azienda, avvenuta nell'ambito della procedura fallimentare, rientrava nell'ambito dell'art. 105 L.F. che esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti anteriori, e che l'onere di provare l'iscrizione del debito nei libri contabili spettava alla creditrice. In prime cure il Tribunale di Gorizia aveva accolto l'opposizione per mancata prova nei libri; la Corte d'appello di Trieste respingeva l'appello di Corimar confermando l'applicabilità dell'art. 105 L.F. e l'effetto purgativo della cessione operata dal curatore; Corimar ha impugnato in Cassazione argomentando, tra l'altro, che l'art. 105 L.F. non si applicherebbe se la cessione non fosse stata effettivamente competitiva ai sensi dell'art. 107 L.F., e censurando l'uso di memorie e documenti ritenuti tardivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Corimar Ligure e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Videlio-HMS Kinetics. La Corte ha ritenuto che l'art. 105, comma 4, della Legge Fallimentare disponga in via generale l'esclusione della responsabilità dell'acquirente per debiti anteriori (effetto purgativo), salvo diversa pattuizione, e che tale effetto si applica alle cessioni operate dagli organi della procedura concorsuale anche se la vendita non sia stata impugnata per carenze competitive; eventuali rilievi sulla legittimità o sulla competitività della vendita devono essere esperiti nell'ambito della procedura concorsuale. Sono state inoltre respinte le censure procedurali sulla possibilità per la Corte d'appello di motivare diversamente rispetto al primo grado entro i limiti del petitum. Corimar è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate) e a eventuali oneri contributivi ex D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma generale sulla responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda; nella fattispecie la sua applicazione è stata esclusa in presenza della cessione operata nell'ambito della procedura concorsuale e dell'art. 105 L.F., salve diverse pattuizioni.
Strumento processuale con cui Videlio ha proposto opposizione all'esecuzione; il giudice dell'opposizione ha sindacato l'applicabilità dell'art. 105 L.F. e l'assenza di prova dell'iscrizione del debito nei libri contabili.
art. 105 Legge Fallimentare (L.F.)
"salva diversa convenzione"
Art. 105, comma 4, ha efficacia purgativa: l'acquirente dall'organo della procedura concorsuale non risponde dei debiti aziendali anteriori al trasferimento, salvo diversa pattuizione. La Corte ha interpretato la norma in senso generale e non limitato alle sole vendite precedute da procedure competitive; l'eventuale doglianza sulla modalità di alienazione deve essere vagliata nel giudizio della procedura concorsuale.
art. 107 Legge Fallimentare (L.F.)
Disciplina le modalità di alienazione nei procedimenti concorsuali e raccomanda come regola procedure competitive; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni delle regole di alienazione siano rimediabili all'interno della procedura concorsuale e non possono essere valutate dal giudice dell'esecuzione per incidere sull'effetto purgativo dell'art. 105 L.F.
art. 108 Legge Fallimentare (L.F.)
Norma richiamata dalla Corte in tema di gravami e delle loro conseguenze sui beni alienati nell'ambito della procedura; la verifica degli effetti purgativi spetta al giudice della procedura.
Richiamato nelle censure (mancata prova relativa ai libri contabili); la ricorrente aveva invocato violazione di regole istruttorie del giudice di primo grado, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione probatoria fosse stata corretta.
artt. 112, 115, 163, 165, 183, 342, 345, 346, 360, 366, 378 cod. proc. civ.
Articoli processuali invocati dalla ricorrente per censurare motivazione, ammissibilità di memorie e documenti, e altre questioni processuali; la Corte ha respinto le doglianze, ritenendo legittima la ricostruzione giuridica della Corte d'appello entro il petitum, e ha valutato inammissibili o infondati gli argomenti relativi a documenti e memorie tardive.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma che ha consentito la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale pubblica (procedura applicata nel presente giudizio per mancata richiesta di discussione).
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Riferimento procedurale relativo al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente.
art. 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato riguardo alla misura del contributo unificato eventualmente dovuto; la Corte ne ha rilevato l'applicabilità formale.
Massime di principio
- La cessione di azienda disposta dagli organi di una procedura concorsuale beneficia in linea generale dell'effetto purgativo previsto dall'art. 105, comma 4, L.F.: l'acquirente non è responsabile dei debiti aziendali anteriori al trasferimento, salvo patto contrario.
- Sezione dell'azione: eventuali contestazioni sulla legittimità o sulla "sufficiente competitività" delle modalità di vendita previste dall'art. 107 L.F. devono essere esperite nell'ambito della procedura concorsuale; il giudice dell'esecuzione o civile ordinario non è generalmente competente a riesaminare tali profili per rendere inefficace l'effetto purgativo.
- Il giudice d'appello può confermare la decisione di primo grado anche sulla base di una diversa ricostruzione giuridica dei fatti purché resti entro il petitum della causa e si fondi sugli atti; non costituisce vizio il fatto che l'appello sia deciso su motivazioni diverse da quelle del primo grado.
- Documenti o circostanze introdotti con memorie istruttorie possono essere valutati dal giudice di merito, ma la Corte di legittimità non è la sede per un nuovo esame critico delle prove: le doglianze che chiedono un riesame integrale dei fatti risultano inammissibili per Cassazione.
- In opposizione all'esecuzione, l'onere di provare circostanze rilevanti (es. iscrizione del debito nei libri contabili) grava sulle parti secondo le regole civili di prova; l'assenza di tale prova può portare all'accoglimento dell'opposizione, salvo che sussistano elementi che dimostrino l'applicabilità di una deroga pattizia.
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