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Sentenza

Sentenza n. 1204/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1045/2024, depositata e resa pubblica il 07.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3700/2022;

Giustizia amministrativa202502106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1045/2024 era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 15 aprile 2025 ai fini dell’intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato prova dell’attivazione della Carta elettronica del docente e dell’accredito dell’importo complessivo di € 1.500,00. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività del titolo giudiziale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata prova dell’adempimento da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.500,00, relativamente agli anni scolastici indicati, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e reperimento materiale delle somme. Il giudice ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata ritenuta non dovuta in concreto in ragione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, considerate ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice deve valutare discrezionalmente la sussistenza di ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, e può negarla o ridurne l’importo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima di poter agire per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta provati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione, la mancata prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento della domanda e l’ordine giudiziale di esecuzione.
  • L’ordine di ottemperanza può imporre all’amministrazione non soltanto l’adozione dell’atto finale dovuto, ma anche il compimento di tutti gli adempimenti contabili e finanziari necessari alla concreta soddisfazione del credito riconosciuto dal giudicato.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando sussistano ragioni ostative concrete, valutate discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza, tra cui la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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