Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1311/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento adottato dalla Prefettura di Napoli in data 11 Febbraio 2026 Prot. N.ro 0059142, e notificato in pari data, di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato al signor -OMISSIS- e alla società LOGISTER SRL in data 21 Maggio 2024 – Pratica n.ro P- NA/L/Q/2024/112537;

Giustizia amministrativa202602189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato rilasciato al lavoratore straniero e al datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare il giudice ha ravvisato sufficienti profili di fumus boni iuris con riguardo alla successiva questione del permesso per attesa occupazione: l'Amministrazione avrebbe adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, non pienamente conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il lavoratore era entrato regolarmente in Italia in forza di un valido nulla osta e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro risultava dipendere dall'indisponibilità del datore originario, quindi da una causa non imputabile al lavoratore. Il ricorrente aveva inoltre dimostrato di essersi prontamente attivato e di avere reperito una nuova occupazione stabile, circostanza indicativa di un effettivo inserimento socio-economico che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare nel bilanciamento degli interessi. È stato altresì dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'efficacia del provvedimento avrebbe reso irregolare la posizione dello straniero, esponendolo al rischio concreto e imminente di espulsione e compromettendo il percorso di integrazione lavorativa e sociale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, considerando non pienamente conforme a ragionevolezza e proporzionalità l'interpretazione restrittiva dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 in una situazione nella quale il lavoratore era entrato regolarmente, non aveva instaurato il rapporto per cause a lui non imputabili e aveva reperito una nuova occupazione stabile. Ha ravvisato anche il periculum in mora nel rischio di irregolarità del soggiorno e di espulsione, con pregiudizio grave e irreparabile per l'integrazione già avviata. Nel bilanciamento cautelare ha ritenuto prevalente l'interesse del ricorrente alla conservazione della condizione lavorativa e sociale sino alla definizione del merito. Ha fissato l'udienza pubblica per il 13 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Il giudice ha ritenuto che un'interpretazione restrittiva della disposizione, tale da negare tutela al lavoratore entrato regolarmente e rimasto privo dell'occupazione per cause non imputabili, non appaia pienamente conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; in tali circostanze è stata valorizzata l'equiparazione alla perdita del posto di lavoro e la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata concessa dopo la valutazione del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini cautelari, l'interpretazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 deve essere verificata alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità quando il lavoratore straniero, entrato regolarmente in Italia in forza di un valido nulla osta, non abbia instaurato il rapporto di lavoro per cause non imputabili a lui, come l'indisponibilità del datore originario.
  • La situazione del lavoratore straniero regolarmente entrato in Italia che perda, o non riesca a instaurare per causa non imputabile, il rapporto di lavoro può essere assimilata alla perdita del posto di lavoro, ai fini della valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
  • Nel procedimento relativo al soggiorno per lavoro, l'Amministrazione deve considerare la nuova occupazione stabile reperita tempestivamente dallo straniero quale elemento rilevante per il bilanciamento degli interessi e quale indice di effettivo inserimento socio-economico.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'efficacia dell'atto impugnato rende irregolare la posizione dello straniero e lo espone al rischio concreto e imminente di espulsione, con possibile compromissione irreversibile del percorso di integrazione lavorativa e sociale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.