Cassazione Civile, Ordinanza n. 35670/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva partecipato a una procedura di gara per l’affidamento esternalizzato del servizio di gestione, stampa, notifica e riscossione delle violazioni amministrative e di recupero crediti internazionale. Dopo l’aggiudicazione, l’amministrazione aveva annullato in autotutela l’esito della gara; il TAR aveva respinto il ricorso della società e il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con quattro motivi, un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo: 1) per avere, interpretando bando, capitolato e disciplinare, introdotto in sostanza un requisito di partecipazione non previsto dalla lex specialis, richiedendo lo svolgimento di "servizi uguali" invece che di "servizi analoghi"; 2) per avere escluso il soccorso istruttorio, ritenendo che la questione non riguardasse solo la produzione di documenti ma il contenuto stesso della dichiarazione resa sull’esperienza pregressa; 3) per avere ritenuto legittima, in contrasto con la direttiva 2014/24/UE, la richiesta di servizi uguali ai fini della capacità tecnica; 4) per avere escluso la sanabilità mediante soccorso istruttorio dell’asserita inidoneità di un certificato prodotto, consentendo invece la produzione di altra attestazione. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze investissero, al più, errori di interpretazione della lex specialis, del provvedimento amministrativo o del diritto unionale, e quindi limiti interni della giurisdizione amministrativa, non un vero sconfinamento nel merito o un difetto di giurisdizione. In particolare, ha affermato che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. non consente di censurare le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo né la supposta violazione del diritto UE, e che la ratio decidendi della sentenza impugnata non era quella contestata nel secondo motivo, bensì l’incompletezza della dichiarazione di partecipazione in sé. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
delimita il controllo della Corte di cassazione ai soli limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale, escludendo il sindacato sugli errori di interpretazione o di applicazione del diritto commessi dal Consiglio di Stato
richiamato dalla ricorrente come base del ricorso, ma non idoneo a trasformare in difetto di giurisdizione le censure di merito
richiamato quale norma sul ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte afferma che qui le doglianze non integrano eccesso di potere giurisdizionale
richiamato come norma che coordina il ricorso in cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo sui soli limiti esterni della giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 267 TFUE
richiamato con riferimento al rinvio pregiudiziale già deciso dalla Corte di giustizia nel caso Randstad
art. 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
la Corte di giustizia ha escluso che la disciplina interna sul ricorso per cassazione realizzi una limitazione ingiustificata del diritto a un giudice imparziale
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla Corte di giustizia per affermare che, nel settore interessato, i singoli hanno comunque accesso a un giudice indipendente e imparziale
direttiva 2014/24/UE
il contrasto dedotto con le disposizioni sui requisiti tecnici e sul soccorso istruttorio è stato ritenuto, anche se sussistente, irrilevante ai fini del difetto di giurisdizione
allegato XII, parte II, lett. a), par. i), direttiva 2014/24/UE
invocato dalla ricorrente per contestare la legittimità della richiesta di servizi uguali, ma la censura è stata ritenuta estranea al controllo sui limiti esterni della giurisdizione
artt. 51 e 57 direttiva 2014/24/UE
invocati per sostenere l’ammissibilità del soccorso istruttorio; la Corte ha però ritenuto che la questione non integri eccesso di potere giurisdizionale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando il giudice amministrativo abbia realmente invaso la sfera riservata alla pubblica amministrazione, sostituendosi ad essa con una decisione di merito; non basta denunciare un’erronea interpretazione della lex specialis o della legge.
- Le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, anche se ritenute gravemente erronee, restano errori interni alla giurisdizione e non configurano di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
- La violazione del diritto dell’Unione europea da parte del Consiglio di Stato non integra, di regola, motivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., ma può costituire al più un vizio di legittimità della sentenza.
- In tema di gare pubbliche, la verifica della legittimità dei requisiti di partecipazione e dell’applicabilità del soccorso istruttorio, quando si traduce nell’interpretazione degli atti di gara e della documentazione prodotta, appartiene al sindacato di merito del giudice amministrativo e non è deducibile in cassazione come difetto di giurisdizione.
- Non è decisivo, ai fini della qualificazione della censura come eccesso di potere giurisdizionale, che il ricorrente invochi un contrasto con la normativa europea, se la questione riguarda solo la correttezza della soluzione adottata dal giudice speciale.
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