Sentenza del 04/11/2015 n. 22496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato a G.N. un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, includendo nel valore del ramo d’azienda acquistato il 2 luglio 2001 dalla G.I.E. S.p.A. anche un immobile adibito a magazzino giocattoli. L’Ufficio riteneva che, attraverso tre contratti stipulati nella stessa data — la cessione del ramo a G.N., la vendita dell’immobile a G.P. S.p.A. (controllante di G.N.) e la locazione dell’immobile a G.N. — fosse stata realizzata una cessione frazionata dell’azienda, comprensiva dell’immobile, e che l’operazione giustificasse una maggiore imposta di registro. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato l’appello incidentale della contribuente. G.N. ricorse per cassazione con otto motivi, relativi, fra l’altro, all’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, alla ricostruzione dell’operazione e del gruppo societario, alla motivazione della sentenza, alla novità di un’eccezione dell’Ufficio, alla motivazione dell’avviso e alle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia propose ricorso incidentale condizionato. In memoria, G.N. invocò il giudicato sopravvenuto formatosi nella controversia promossa dalla cedente G.I.E. contro il medesimo avviso.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 6 ottobre 2015 depositata il 4 novembre 2015, ha ritenuto ammissibile e fondato il richiamo al giudicato esterno, formatosi il 5 gennaio 2011 sulla sentenza della CTR della Lombardia n. 149/13/09. Quella decisione aveva escluso, per ragioni oggettive e non personali alla cedente, che l’immobile fosse una componente del ramo d’azienda ceduto: i dati cronologici e la diversa ubicazione in Comuni distinti non dimostravano che la cedente avesse utilizzato l’immobile prima della cessione, mentre la destinazione a magazzino, coincidente con la data delle cessioni, era elemento neutro. In quanto coobbligata solidale, G.N. poteva avvalersi della sentenza favorevole ottenuta dalla cedente ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c. Il giudicato ha quindi precluso l’esame degli otto motivi principali e del motivo incidentale condizionato: la Corte ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario di G.N. contro l’avviso. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
Art. 1306, secondo comma, codice civile
Essendo dunque di natura oggettiva la ragione in forza della quale è stata ritenuta infondata dalla succitata decisione la pretesa impositiva dell'Amministrazione, ricorrono tutte le condizioni affinchè nella presente ipotesi di solidarietà passiva tra cedente e cessionaria ai fini dell'obbligazione tributaria afferente all'imposta di registro, possa trovare applicazione il disposto dell'art. 1306 c.c., comma 2, per effetto del quale il debitore può opporre la sentenza pronunciata nel giudizio tra il creditore ed altro coobbligato solidale, salvo che sia fondata sopra ragioni personali del condebitore.
Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da un altro coobbligato quando la decisione si fonda su ragioni oggettive comuni all’obbligazione e non su circostanze personali del soggetto che ha ottenuto la sentenza.
Art. 327 codice di procedura civile, nel testo applicabile ratione temporis
Essendo applicabile, ai fini dell'impugnazione della citata pronuncia, ratione temporis, il termine lungo d'impugnazione quale previsto dall'originaria formulazione dell'art. 327 c.p.c. (un anno cui va aggiunto l'ulteriore periodo di quarantasei giorni di sospensione feriale allora applicabile), il passaggio in giudicato della succitata pronuncia si è verificato il 5 gennaio 2011, in pendenza del presente giudizio di legittimità, essendo stato il ricorso principale notificato il 2 aprile 2010.
Per stabilire quando la sentenza favorevole alla cedente fosse passata in giudicato, la Corte applica il termine lungo previsto dalla versione dell’art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis, comprensivo della sospensione feriale allora applicabile.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, il debitore può opporre il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato se la decisione riguarda una ragione oggettiva comune al rapporto e non una circostanza personale del primo.
- Un giudicato esterno formatosi durante il giudizio di cassazione può essere fatto valere in quella sede se è documentato e rilevante per la controversia; quando è applicabile, può precludere l’esame degli altri motivi di ricorso.
- La valutazione dell’eventuale cessione unitaria o frazionata di un’azienda deve confrontarsi con gli elementi oggettivi del caso. In questa vicenda, la coincidenza temporale della destinazione dell’immobile a magazzino non provava, da sola, che esso fosse già componente del ramo ceduto; erano decisivi i dati cronologici e la diversa ubicazione.
- La decisione non stabilisce in via generale che contratti collegati o stipulati contestualmente siano irrilevanti ai fini dell’imposta di registro: l’esito è dipeso dall’estensione a G.N. del giudicato favorevole alla coobbligata, fondato sulle specifiche circostanze oggettive accertate.
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