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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33574/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) e 2) violazione della legge penale e del principio di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.); 3) violazione del divieto di reformatio in peius (il Tribunale di appello avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche ma valorizzato la recidiva specifica infraquinquennale in senso peggiorativo rispetto alla prima sentenza); 4) violazione delle norme processuali per omessa motivazione relativamente alle statuizioni civili (richiamo all'art. 125, comma 3, c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima e seconda doglianza ha ritenuto che il sindacato in Cassazione delle valutazioni probatorie sia limitato: la regola "al di là di ogni ragionevole dubbio" può essere censurata in legittimità solo quando la violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), e, per le sentenze di giudice di pace, il ricorso per cassazione è ulteriormente limitato per legge. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: non si configura reformatio in peius perché il Tribunale ha esercitato il suo apprezzamento discrezionale sulle attenuanti e sulla recidiva e la pena inflitta in appello è risultata complessivamente inferiore a quella di primo grado. Il quarto motivo è generico e infondato: le statuizioni civili sono state confermate in conseguenza della conferma della responsabilità penale. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. pen.

    Riferito al principio di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte ricorda che la verifica di tale principio in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione appare manifestamente illogica e decisiva.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))

    Norme richiamate in merito ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorso indicava i primi tre motivi ai sensi della lett. b) e il quarto ai sensi della lett. c).

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))

    La Corte interpreta questa disposizione come la base per sindacare in Cassazione le valutazioni probatorie solo se esiste un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    Per le sentenze di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi indicati dalla norma; ciò restringe l'ambito di sindacato in Cassazione sulle valutazioni di fatto.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'omessa motivazione sulle statuizioni civili: la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato che le statuizioni civili seguono la conferma della responsabilità penale.

  • divieto di reformatio in peius (principio)

    Applicato nel senso che l'appello non può comportare una pena finale superiore a quella di primo grado; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché la pena definitiva è risultata inferiore a quella di primo grado nonostante diversa valutazione delle attenuanti e della recidiva.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame del merito probatorio: i vizî che mirano a rivedere le valutazioni dei fatti sono, di norma, inammissibili.
  • La contestazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è sindacabile in cassazione solo se la sentenza è affetta da illogicità manifesta e decisiva della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)).
  • Per le decisioni del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dalla legge (art. 606, comma 2-bis), con conseguente riduzione del controllo di legittimità sui fatti.
  • Il divieto di reformatio in peius non impedisce all'appello di riconsiderare attenuanti o circostanze personali: è invece vietato che la decisione d'appello determini una pena superiore a quella di primo grado.
  • Le contestazioni sulle statuizioni civili devono essere motivate concretamente: le statuizioni civili seguono la conferma della responsabilità penale e lamentele generiche di omessa motivazione sono spesso inammissibili.

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