Cassazione Penale, Sentenza n. 33574/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) e 2) violazione della legge penale e del principio di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.); 3) violazione del divieto di reformatio in peius (il Tribunale di appello avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche ma valorizzato la recidiva specifica infraquinquennale in senso peggiorativo rispetto alla prima sentenza); 4) violazione delle norme processuali per omessa motivazione relativamente alle statuizioni civili (richiamo all'art. 125, comma 3, c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima e seconda doglianza ha ritenuto che il sindacato in Cassazione delle valutazioni probatorie sia limitato: la regola "al di là di ogni ragionevole dubbio" può essere censurata in legittimità solo quando la violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), e, per le sentenze di giudice di pace, il ricorso per cassazione è ulteriormente limitato per legge. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: non si configura reformatio in peius perché il Tribunale ha esercitato il suo apprezzamento discrezionale sulle attenuanti e sulla recidiva e la pena inflitta in appello è risultata complessivamente inferiore a quella di primo grado. Il quarto motivo è generico e infondato: le statuizioni civili sono state confermate in conseguenza della conferma della responsabilità penale. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferito al principio di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio": la Corte ricorda che la verifica di tale principio in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione appare manifestamente illogica e decisiva.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))
Norme richiamate in merito ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorso indicava i primi tre motivi ai sensi della lett. b) e il quarto ai sensi della lett. c).
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))
La Corte interpreta questa disposizione come la base per sindacare in Cassazione le valutazioni probatorie solo se esiste un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
Per le sentenze di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi indicati dalla norma; ciò restringe l'ambito di sindacato in Cassazione sulle valutazioni di fatto.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'omessa motivazione sulle statuizioni civili: la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato che le statuizioni civili seguono la conferma della responsabilità penale.
divieto di reformatio in peius (principio)
Applicato nel senso che l'appello non può comportare una pena finale superiore a quella di primo grado; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché la pena definitiva è risultata inferiore a quella di primo grado nonostante diversa valutazione delle attenuanti e della recidiva.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non svolge un nuovo esame del merito probatorio: i vizî che mirano a rivedere le valutazioni dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- La contestazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è sindacabile in cassazione solo se la sentenza è affetta da illogicità manifesta e decisiva della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)).
- Per le decisioni del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dalla legge (art. 606, comma 2-bis), con conseguente riduzione del controllo di legittimità sui fatti.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce all'appello di riconsiderare attenuanti o circostanze personali: è invece vietato che la decisione d'appello determini una pena superiore a quella di primo grado.
- Le contestazioni sulle statuizioni civili devono essere motivate concretamente: le statuizioni civili seguono la conferma della responsabilità penale e lamentele generiche di omessa motivazione sono spesso inammissibili.
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