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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25226/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale con cui veniva richiesto il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 26.247,00 per asserita indebita percezione di aiuti comunitari nel settore ovino-caprino per gli anni 1995-1996. Il destinatario della cartella proponeva opposizione deducendo, in via preliminare, di non avere ricevuto valida notifica dell’ordinanza-ingiunzione che costituiva il titolo; eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale del credito sanzionatorio e, nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti. Il Tribunale accoglieva l’opposizione per prescrizione; in appello l’Amministrazione sosteneva che, non essendo stata proposta opposizione tempestiva avverso l’ordinanza-ingiunzione, era preclusa la contestazione della cartella, salvo la sola mancata notifica del titolo. La Corte d’Appello riteneva ritualmente notificata l’ordinanza-ingiunzione e attribuiva efficacia interruttiva della prescrizione a lettere raccomandate di sollecito pagamento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il destinatario della sanzione denunciava violazione degli artt. 28 l. n. 689/1981 e 2943 c.c., sostenendo che, in materia di sanzioni amministrative, solo gli atti tipici del procedimento sanzionatorio possono interrompere la prescrizione e che le semplici raccomandate di sollecito, essendo atti atipici e non impugnabili, non possono svolgere tale effetto, pena la compressione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di sanzioni amministrative, la notificazione tempestiva degli atti tipici del procedimento è elemento rilevante della fattispecie sostanziale e che le mere lettere raccomandate di sollecito non sono idonee a interrompere la prescrizione. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Messina senza rinvio, dichiarando estinta l’obbligazione di pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, l. n. 689/1981, e ha compensato le spese per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689

    ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689

    costituisce il rimedio speciale per opporsi all’ordinanza-ingiunzione; la sua funzione è impedire la definitività dell’accertamento contenuto nel titolo sanzionatorio.

  • art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689

    art. 28 della legge n. 689/81

    rinvia alle norme del codice civile per l’interruzione della prescrizione, ma non consente di attribuire efficacia interruttiva ad atti estranei al procedimento sanzionatorio; la prescrizione del credito sanzionatorio non è interrotta da meri solleciti di pagamento.

  • art. 2943 c.c.

    gli atti tipici del procedimento sanzionatorio, se notificati o comunque portati a conoscenza del destinatario, possono integrare costituzione in mora e interrompere la prescrizione; non vi rientrano le lettere raccomandate contenenti solo solleciti.

  • art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689

    art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81

    la mancata tempestiva riscossione nei termini comporta l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria.

  • art. 17 l. 24 novembre 1981, n. 689

    artt. 14, 17 ... della legge n. 689 del 1981

    rientra nella sequenza procedimentale tipica che conduce alla pretesa sanzionatoria.

  • art. 18 l. 24 novembre 1981, n. 689

    artt. 14, 17 ... e 18 ... della legge n. 689 del 1981

    l’ordinanza-ingiunzione conclude la sequenza procedimentale di irrogazione della sanzione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che solo gli atti tipici e impugnabili garantiscono un’effettiva tutela giurisdizionale.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio, essendo già maturato l’effetto estintivo dell’obbligazione.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, interrompono la prescrizione solo gli atti tipici del procedimento previsti per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione, purché notificati o comunque portati a conoscenza del destinatario.
  • Le mere comunicazioni atipiche di sollecito pagamento, anche se provenienti dall’amministrazione, non sono idonee a interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio.
  • La disciplina dell’art. 28 l. n. 689/1981 va letta in combinazione con l’art. 2943 c.c., ma sempre dentro la struttura procedimentale tipica della sanzione amministrativa: il rinvio al codice civile non legittima qualunque atto extra-procedimentale.
  • L’opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 è rimedio speciale contro l’ordinanza-ingiunzione; ove venga meno il diritto dell’amministrazione a procedere alla riscossione per prescrizione, il giudice può dichiarare l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria.
  • La notificazione tempestiva degli atti del procedimento sanzionatorio incide sulla stessa possibilità di completare la fattispecie sostanziale che legittima la pretesa coattiva dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributarioInadempimento
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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