Cassazione Civile, Ordinanza n. 34616/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dal recesso intimato dalla società preponente da un rapporto di agenzia. L'agente aveva chiesto di accertare l'insussistenza di una giusta causa di recesso e di ottenere le indennità di fine rapporto. La Corte d'appello ha ritenuto provata una condotta grave dell'agente, consistente nell'aver promesso alla clientela il reso totale della merce invenduta senza preventiva autorizzazione della mandante, reputandola una palese e abnorme deviazione dalla prassi aziendale. In Cassazione l'agente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 329, comma 2, e 346 c.p.c., sostenendo che la società avrebbe dovuto proporre appello incidentale e che il giudizio di appello si sarebbe dovuto limitare alla sola prassi aziendale sui resi; 2) omesso esame di un documento decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 3) analogo vizio motivazionale e violazione degli artt. 420, comma 5, e 421, comma 2, c.p.c. per la mancata ammissione di prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che in appello era devoluto l'intero oggetto della lite, ossia la sussistenza o meno della giusta causa di recesso, e che non vi era una soccombenza della società su capi autonomi o eccezioni di merito tale da imporre un appello incidentale. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché volti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e documentale, al di fuori dei limiti del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite. Quanto alla prova testimoniale non ammessa, la Corte ha ribadito che la relativa censura è proponibile solo se la mancata ammissione abbia impedito l'esame di un fatto decisivo idoneo a travolgere la ratio decidendi, evenienza non ricorrente nel caso di specie. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la società dovesse proporre appello incidentale nel caso concreto, poiché non vi era una soccombenza su capi autonomi o eccezioni di merito.
Richiamato nel contesto della devoluzione in appello delle questioni non accolte o non esaminate; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che la censura formulata non integrava correttamente un error in procedendo o una violazione di legge nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per ribadire i limiti del sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo, non utilizzabile per ottenere una rivalutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente per contestare la mancata ammissione di prova, ma la Corte osserva che la doglianza riguarda in realtà una valutazione rimessa al giudice di merito.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ribadisce che la valutazione dell'ammissibilità della prova resta insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma modificativa dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c. è infondata quando in appello sia devolto l'intero thema decidendum e non emergano capi autonomi o eccezioni di merito sfavorevoli alla controparte tali da imporre appello incidentale.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o documentale; il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
- La censura relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale è ammissibile solo se si dimostra che la prova pretermessa avrebbe avuto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, idoneità a sovvertire il fondamento della decisione di merito.
- La valutazione di pertinenza e ammissibilità dei mezzi istruttori spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali.
- L'assenza di una giusta causa di recesso nel rapporto di agenzia deve essere contestata alla luce dell'intero oggetto del giudizio; se la decisione di merito si fonda su una specifica condotta grave dell'agente, la contestazione in cassazione deve colpire direttamente quella ratio decidendi.
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