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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09666/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 febbraio 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i primi due motivi erano diretti a contestare la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, senza tuttavia prospettare specifici e puntuali travisamenti della prova idonei a incrinare l'accertamento condiviso nei due gradi di merito. Il terzo motivo riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In particolare, la difesa contestava l'ascrivibilità all'imputato della sostanza di tipo cocaina rinvenuta all'interno dell'auto, la finalizzazione illecita e non per uso personale della sostanza di tipo hashish rinvenuta presso la sua abitazione, nonché la non riconducibilità di tale ultima condotta all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non proponibili in sede di legittimità perché meramente fattuali, non supportate da effettivi travisamenti probatori e già adeguatamente disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in cassazione: i primi due erano censure di merito, prive di specifici travisamenti della prova; il terzo era reiterativo di questioni già esaminate e respinte con argomentazioni corrette e immuni da manifeste incongruenze, sia quanto all'attribuzione della cocaina rinvenuta nell'auto, sia quanto alla destinazione a spaccio dell'hashish trovato nell'abitazione, sia quanto all'esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condotta relativa all'hashish rinvenuto presso l'abitazione è stata ritenuta non riconducibile all'ipotesi di lieve entità, sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del fatto o della prova, salvo che siano dedotti specifici e puntuali travisamenti probatori idonei a incidere sulla ricostruzione di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione delle decisioni di merito sia logica, coerente e priva di manifeste incongruenze.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso l'uso personale e ricondotto la condotta alla detenzione a fini illeciti di stupefacente, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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