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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33244/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado con rito abbreviato per un furto aggravato commesso in luogo di privata dimora. La decisione di legittimità rileva che le sentenze di primo e secondo grado devono essere lette unitariamente, poiché seguono un analogo percorso logico-argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria. Secondo la Corte, la motivazione è adeguata sia quanto alla valutazione della prova sia quanto alla qualificazione giuridica del fatto. L'unico motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione di una pena sostitutiva. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché reiterava una censura già proposta in appello e adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale, la quale aveva formulato una prognosi negativa sulla futura ricaduta nel delitto sulla base di molteplici indici fattuali. Le allegazioni difensive, inoltre, erano state ritenute generiche e non supportate da adeguata documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione delle decisioni di merito sulla responsabilità e sulla qualificazione del fatto, nonché sulla mancata applicazione della pena sostitutiva. In particolare, la censura è stata considerata una reiterazione del motivo d'appello già ragionevolmente disatteso, senza specifiche contestazioni idonee a evidenziare vizi della motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La decisione richiama il delitto di furto, aggravato per la commissione in luogo di privata dimora.

  • art. 625 c.p.

    La decisione richiama l'aggravamento del furto, senza indicare nel testo la specifica disposizione applicata.

  • art. 438 c.p.p.

    Il giudizio di primo grado è indicato come celebrato con rito abbreviato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile in relazione alla censura proposta.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare un motivo d'appello già adeguatamente esaminato e ragionevolmente respinto dal giudice di secondo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della valutazione sulla sostituzione della pena, il giudice può fondare la prognosi negativa di futura ricaduta nel delitto su molteplici indici fattuali; allegazioni difensive generiche e non supportate da adeguata documentazione non sono idonee a superare tale prognosi.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado condividono il medesimo percorso logico-argomentativo e si fondano sulla stessa piattaforma probatoria, esse possono essere lette unitariamente ai fini della verifica della sufficienza e della coerenza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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