Cassazione Civile, Sentenza n. 27232/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia circa l'obbligo di pagamento dei contributi integrativi dovuti all'ENPAB per le prestazioni rese dal dott. Luigi Noviello nel periodo 2008-2012. L'ASL Napoli 1 Centro contestava la condanna di merito (confermata dalla Corte d'appello) che l'aveva ritenuta tenuta al versamento, deducendo (i) che il precedente giudicato inter partes (sentenza n. 2592/09, che aveva accertato la responsabilità dell'ASL per contributi fino al 2007) non poteva estendersi automaticamente agli anni successivi e (ii) che l'art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004 introduceva un ius superveniens che avrebbe fatto gravare l'onere contributivo sulle società e non sull'ASL per gli anni 2008-2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ASL. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per omessa autosufficienza del ricorso (mancata riproduzione integrale della sentenza il cui effetto preclusivo si contestava) e ha poi confermato, sul piano sostanziale, il principio secondo cui l'accertamento di giudicato inter partes su un punto fondamentale comune tra due giudizi preclude il riesame dello stesso punto anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse. Inoltre la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui l'obbligo di versare il contributo integrativo di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996 grava su chi si avvale dell'attività degli iscritti anche se l'attività è esercitata in forma societaria, e che la norma di cui all'art. 1, comma 39, l. n. 243/2004 è limitata alle "società professionali mediche ed odontoiatriche" e alle "società di capitali" nei casi e nei tempi in essa previsti, non estendendosi oltre. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; le spese sono compensate e la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per vizi processuali e di motivazione; la Corte ha sottolineato il principio dell'onere di autosufficienza del ricorso (necessità di riprodurre il testo integrale della sentenza il cui giudicato si contesta) e ha dichiarato inammissibile la censura per mancato assolvimento di tale onere
Invocato dal ricorrente ma non decisivo; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla preclusione del giudicato per gli anni successivi sulla base del richiamato disposto
art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004
"società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale"; "prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale"
La norma è stata considerata di portata limitata alle società mediche/odontoiatriche e alle società di capitali nei casi da essa esplicitamente previsti; non costituisce regola generale estensibile alle ipotesi come quella controversa e dunque non travolge l'obbligo, già accertato con giudicato, dell'ASL
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996
Richiamato come fonte dell'obbligo del contributo integrativo: la Corte ribadisce che il contributo è dovuto da chi si avvale dell'attività degli iscritti, anche se esercitata in forma societaria, con la modalità di calcolo che può variare in presenza di vincolo societario
Ricordato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disposizione avesse rilievo diverso da quanto già affermato in giurisprudenza sulla materia contributiva e sul giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato dalla Corte per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei termini previsti
Massime di principio
- Un giudicato inter partes su un punto fondamentale comune a più cause preclude il riesame dello stesso punto in giudizi successivi tra le stesse parti, anche se il periodo temporale delle pretese è diverso
- In cassazione vige l'onere di autosufficienza del ricorso: chi contesta l'efficacia preclusiva del giudicato deve riprodurre integralmente la sentenza cui si attribuisce tale efficacia, pena l'inammissibilità della censura
- L'obbligo di versare il contributo integrativo agli enti previdenziali degli iscritti (qui ENPAB) grava su chi si avvale dell'attività professionale degli iscritti, anche quando tale attività è resa tramite società; il vincolo societario incide sulle modalità di calcolo, non sul rapporto previdenziale di base
- Le norme che attribuiscono oneri eccezionali a specifiche categorie di società (es. art.1, commi 39-40, l. n. 243/2004) devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono automaticamente oltre i casi e i tempi espressamente previsti
- La deduzione di un fatto sopravvenuto (ius superveniens) può essere rilevante solo se la norma è realmente successiva al giudicato o se il suo ambito applicativo cade nel campo di applicazione della controversia; norme anteriori al giudicato non possono essere considerate "fatto sopravvenuto" rispetto a quel giudicato
- In presenza di consolidamento giurisprudenziale successivo alla notifica del ricorso, la Corte può compensare le spese tra le parti
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