Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27229/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato la condanna dell'ASL al pagamento all'ENPAB dei contributi integrativi sulle prestazioni rese da un medico socio dello studio per gli anni successivi al 2007 (nel testo compaiono indicazioni sugli anni 2007-2010 e 2008-2012). L'ASL deduceva: (i) l'illegittimità dell'estensione dell'effetto preclusivo di una sentenza passata in giudicato (Tribunale di Napoli n. 29533/09) ai periodi successivi; (ii) che l'art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004 avrebbe attribuito l'onere contributivo alle società professionali (spostando la responsabilità dalla ASL alla società), norma che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto non supervenuta rispetto al giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso di cassazione (mancata riproduzione integrale della sentenza antecedente invocata). Quanto al merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui il giudicato formatosi inter partes sul medesimo rapporto giuridico e su un punto fondamentale comune ha effetto preclusivo anche rispetto a giudizi successivi; inoltre ha ritenuto che l'obbligo di versare il contributo integrativo previsto per i biologi (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996) grava su chi si avvale dell'attività professionale, anche se esercitata in forma societaria, e che l'art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004 è norma eccezionale e limitata alle "società professionali mediche ed odontoiatriche" e ad alcune società di capitali accreditate, non potendo essere estesa oltre i casi da essa espressamente previsti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; le spese sono compensate tra le parti; è stato altresì disposto che la ricorrente versi l'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile - artt. 112, 113, 115, 116

    Richiamati in relazione all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata riproduzione integrale della sentenza (giudicato) invocata.

  • Codice Civile - art. 2909

    Richiamato in relazione all'effetto preclusivo del giudicato: la Corte ha confermato che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, quando riguarda un punto fondamentale comune tra le controversie, preclude il riesame della stessa questione.

  • Legge n. 243/2004 - art. 1, commi 39-40

    La norma è stata interpretata come disposizione eccezionale e specifica, applicabile alle "società professionali mediche ed odontoiatriche" e ad alcune società di capitali in regime di accreditamento; non può essere estesa per ricavare una regola generale di attribuzione dell'onere contributivo ad ogni forma societaria.

  • D.Lgs. n. 103/1996 - art. 8, comma 3

    Secondo la Corte l'obbligo di versare il contributo integrativo opera nei confronti di chi si avvale dell'attività professionale degli iscritti anche se l'attività viene svolta in forma societaria o associata: la forma societaria incide solo sulle modalità di calcolo del contributo, non sull'esistenza dell'obbligo.

  • Preleggi del Codice Civile - art. 12

    Invocato dall'ASL nel secondo motivo; la Corte non ha ritenuto che le preleggi ostassero all'applicazione delle regole interpretate dalla giurisprudenza richiamata.

  • D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater

    Applicato per disporre l'obbligo della ricorrente di versare, ove dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso.

  • Sentenza Tribunale di Napoli n. 29533/09 (giudicato)

    L'accertamento di debenza contributiva contenuto nella sentenza è stato ritenuto avere effetto preclusivo anche per le successive controversie tra le medesime parti riguardanti il medesimo rapporto giuridico, quando costituisca premessa logica necessaria del dispositivo.

Massime di principio

  • Un precedente giudicato tra le stesse parti relativo allo stesso rapporto giuridico e a un punto fondamentale comune preclude il riesame della medesima questione in giudizi successivi.
  • In cassazione l'attore che invoca il giudicato esterno ha l'onere di riprodurre integralmente il testo della sentenza che produce l'effetto preclusivo; l'omissione può rendere la censura inammissibile.
  • L'obbligo di versare contributi previdenziali integrativi grava su chi si avvale dell'attività del professionista anche se quest'ultima è resa attraverso una società o associazione; la forma societaria incide sulle modalità di calcolo ma non sulla titolarità dell'obbligo, salvo che una norma speciale disponga diversamente e in modo limitato.
  • Le norme eccezionali e tassative (lex specialis), come l'art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004, non vanno estese per analogia oltre il loro esatto ambito di applicazione.
  • Quando principi di diritto rilevanti si sono consolidati dopo la notifica del ricorso, il giudice della legittimità può compensare le spese tra le parti e valutare l'imposizione di contributi aggiuntivi a carico del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.