Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27228/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione promossa per ottenere il pagamento dell'indennità NASpI; questione processuale relativa alla regolarità della notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC/indirizzo IPA e agli effetti del deposito della prova della notifica avvenuto mentre il primo giudice aveva trattenuto la causa in riserva. Il primo giudice aveva dichiarato l'estinzione del processo per presunta irregolarità della notifica; la Corte d'appello ha ritenuto valida la notifica telematica effettuata entro il termine perentorio e ha rimesso la causa al primo giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello secondo cui la notificazione telematica all'indirizzo IPA era valida e tempestiva e che la Corte d'appello poteva, ex officio (art. 437 c.p.c.), accertare la corretta instaurazione del contraddittorio anche tramite gli atti già presenti nel fascicolo telematico. È stato inoltre affermato che tale controllo non è precluso dal divieto di produzione di nuovi mezzi di prova (art. 345 c.p.c.) in quanto concerne atti relativi alla regolarità processuale e non al merito. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da censure; spese di lite a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamata nelle censure sull'equità del processo e il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso perché il contraddittorio è stato validamente instaurato e la parte resistente ha potuto difendersi in sede di gravame.

  • art. 6 CEDU

    Invocato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione poiché il contraddittorio è stato validamente instaurato e la parte ha esercitato le proprie difese.

  • art. 415 cod. proc. civ.

    Riferimento alla disciplina delle notificazioni e delle conseguenze processuali della mancata comparizione; la Corte ha valutato la regolarità formale della notifica telematica alla P.A.

  • art. 2697 cod. civ.

    Citato in relazione all'onere della prova; la Corte ha considerato ammissibile l'accertamento, ex actis, della prova della notificazione già contenuta nel fascicolo telematico.

  • artt. 187, 420, 307 cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi di censura relativi a produzione di atti e oneri probatori; la Corte ha distinto fra documenti relativi al merito (soggetti a limiti di ammissione) e documenti riguardanti la regolarità processuale, che l'appello poteva valutare.

  • art. 437 cod. proc. civ.

    La Corte ha ricordato il potere officioso della Corte d'appello di accertare d'ufficio la regolarità della instaurazione del contraddittorio e, esercitando tale potere, di validare la notificazione telematica.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    La Corte ha precisato che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in sede di appello riguarda il merito; non impedisce invece all'appello di esaminare atti già contenuti nel fascicolo che attengono alla correttezza dell'attività processuale.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005 (indice IPA)

    La Corte ha ritenuto valida, in mancanza di specifiche tecniche allora definitive, la notificazione telematica agli indirizzi contenuti nell'indice dei domicili digitali della P.A. (IPA) per gli atti introduttivi contro l'ente pubblico.

  • art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata con riferimento agli oneri accessori e al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto il versamento a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione telematica verso la P.A. è valida anche se diretta all'indirizzo presente nell'indice IPA, se effettuata entro i termini perentori e in assenza di specifiche tecniche diverse; pertanto va sempre conservata e depositata la prova telematica della notificazione nel fascicolo.
  • Se il giudice di primo grado trattiene la causa in riserva, la Corte d'appello può, ex officio, esaminare gli atti telematici già presenti nel fascicolo per accertare la regolarità del contraddittorio e, se del caso, riformare decisioni estintive assunte per presunta irregolarità delle notifiche.
  • Il divieto di produzione in appello previsto dall'art. 345 c.p.c. riguarda documenti e mezzi di prova relativi al merito; non impedisce invece l'esame di documenti relativi alla regolarità processuale già esistenti nel fascicolo telematico.
  • La dichiarazione di estinzione del processo per irregolarità della notifica non è inevitabile: se esistono elementi nei registri telematici che provano la tempestività e la correttezza della notifica, il giudice d'appello può riconoscere la validità del contraddittorio e disporre la prosecuzione del giudizio.
  • Per le amministrazioni pubbliche è particolarmente importante monitorare gli indirizzi IPA e i canali di ricezione telematica, costituirsi tempestivamente se hanno ricevuto atto introduttivo, e conservare tracciati che consentano di provare la ricezione per evitare la dichiarazione di contumacia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.