Cassazione Civile, Sentenza n. 27233/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che l'ASL Avellino fosse condannata a versare all'INPDAP/INPS la contribuzione sulle somme percepite a titolo di prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro, la regolarizzazione della posizione contributiva da parte dell'INPDAP e l'esclusione di qualsiasi obbligo contributivo verso ENPAM relativamente a tali somme. I giudici di merito avevano invece qualificato le prestazioni aggiuntive come attivita' libero-professionali intramurarie ex art. 55, comma 2, CCNL area dirigenza medica, ritenendo applicabile la contribuzione a carico del dirigente e a beneficio dell'ENPAM (anche sulla base della circolare INPS n.57/2012). Il ricorrente ha impugnato tale decisione per vari motivi, contestando in sostanza la valutazione di fatto sui presupposti di eccezionalita' e temporaneita', la corretta interpretazione delle norme contrattuali e previdenziali e la utilizzabilita' della circolare INPS come criterio interpretativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi che in realta' censuravano valutazioni di fatto rese in modo conforme sia dal primo che dal secondo grado (divieto di sindacare doppia conformita' in fatto). Ha ritenuto infondati gli altri motivi: ha confermato l'interpretazione secondo cui le prestazioni previste dall'art.55, comma 2, CCNL, se svolte con le modalita' previste (eccezionalita', temporaneita', accordo con l'equipe, consenso e, di regola, convenzione scritta) assumono natura di attivita' libero-professionale intramuraria; tali redditi rientrano tra quelli assimilati a lavoro dipendente ai fini fiscali ma, ai fini contributivi, la base imponibile e' diversa e le attivita' intramurarie remunerate spettano contributi a carico del dirigente e a beneficio dell'ENPAM, non contributi a carico del datore di lavoro all'INPDAP/INPS. La Corte ha anche precisato che l'adozione di una interpretazione riportata in una circolare non vale a sostituire la legge ma puo' essere recepita dal giudice come interpretazione del testo normativo; ha compensato le spese tra le parti e ha disposto gli effetti processuali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
CCNL Area Dirigenza medica e veterinaria (art. 55)
"si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attivita' istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti..."
Le prestazioni aggiuntive previste dall'art.55, comma 2, qualora svolte nei presupposti indicati (eccezionalita', temporaneita', accordo con le equipe e consenso del dirigente, preferibilmente con convenzione scritta), vanno considerate attivita' libero-professionali intramurarie e non semplici prestazioni subordinate retribuite nel normale rapporto di lavoro; possono quindi dar luogo a compensi e a contribuzione previdenziale a beneficio dell'ente previdenziale professionale (ENPAM) e a carico del dirigente
d.lgs. n. 502/1992 (art. 15-quinquies)
La delega alla contrattazione collettiva consente al CCNL di disciplinare modalita' di svolgimento delle attivita' intramurarie e la loro regolazione economica; l'art.55 rientra in tale ambito regolatorio e non sovverte le norme di rango primario ma definisce forme operative e di ripartizione dei proventi
Legge n.153/1969 (art.12) e d.lgs. n.314/1997 (art.6)
La normativa che disciplina la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art.12 l.153/1969 modificato e d.lgs.314/1997) non impone che tutti i redditi percepiti in occasione del rapporto subordinato siano assoggettati alla contribuzione a carico del datore; la Corte evidenzia che la nozione fiscale di reddito e la base imponibile contributiva non sono pienamente sovrapponibili e che i compensi per attivita' libero-professionali intramurarie possono rientrare tra i redditi assoggettabili alla contribuzione professionale del dirigente
T.U. imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), artt. 46/47/49/50
La distinzione fiscale tra redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (tra cui i compensi per attivita' libero-professionale intramuraria) e' rilevante per determinare quale regime contributivo si applichi; la Corte ritiene che i compensi intramurari disciplinati dall'art.55 possano essere ricondotti ai redditi assimilati (art.50) e quindi sottratti al regime di contribuzione a carico del datore come prospettato dal ricorrente
Circolare INPS n. 57/2012
La circolare e' stata presa come interpretazione amministrativa che aiuta a comprendere la disciplina applicabile; la Corte considera legittimo che il giudice recepisca l'interpretazione fornita dalla circolare purche questa sia coerente con i criteri di interpretazione delle norme di rango primario
Massime di principio
- Le prestazioni aggiuntive rese da dirigenti medici su richiesta aziendale, se svolte in regime di 'eccezionale e temporanea' integrazione dell'attivita' istituzionale e con il necessario accordo/consenso, possono assumere natura di attivita' libero-professionale intramuraria ai sensi dell'art.55 CCNL; in tal caso il compenso puo' dar luogo a contribuzione a favore dell'ente professionale del medico (ENPAM) e a carico del medico stesso
- Se i giudici di merito hanno emesso valutazioni di fatto concordanti (doppia conforme), la Cassazione non puo' rimettere in discussione tali valutazioni se non per profili di diritto o vizi di motivazione ammissibili
- La circolare di un ente previdenziale non ha forza di legge ma puo' essere utilizzata dal giudice come elemento interpretativo della disciplina normativa; la sua adesione nel ragionamento giuridico deve essere valutata rispetto alla coerenza con la legge e con i criteri ermeneutici
- La mera percezione di compensi per prestazioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro non basta a determinarne automaticamente l'assoggettamento alla contribuzione a carico del datore: occorre accertare la natura (subordinata vs libero-professionale intramuraria) e la regolarita' formale (autorizzazioni, convenzioni scritte, accordi) della prestazione
- Se le prestazioni aggiuntive fossero state effettuate in totale violazione di norme imperative e senza alcuna autorizzazione/consenso, potrebbero essere nulle e non dare luogo a compenso né a contribuzione; tuttavia, in presenza di convenzione/accordo regolare, i proventi sono distinti dalla retribuzione onnicomprensiva dirigenziale e seguono regole contributive proprie
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