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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40375/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma nei suoi effetti, con conferma della valutazione sfavorevole all'imputato sia sulla qualificazione del fatto sia sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una condanna in materia di stupefacenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano quattro: 1) contestazione della ricostruzione dei fatti, sostenendo che la detenzione dello stupefacente fosse per uso esclusivamente personale; 2) censura per la mancata riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; 3) doglianza contro l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 4) censura sull'aumento di pena per la continuazione. La Corte di cassazione rileva che i primi due motivi riproducevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e non illogica; gli ultimi due attenevano al trattamento sanzionatorio e non erano sindacabili in sede di legittimità, essendo la sentenza d'appello adeguatamente motivata sul punto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È richiamato come più lieve fattispecie invocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti; la Corte rileva che la doglianza era già stata esaminata e disattesa nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenti, cioè condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e priva di manifesta illogicità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve in materia di stupefacenti deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se questa è logicamente adeguata, la censura non può essere rivalutata in cassazione come questione di merito.
  • Le doglianze che investono soltanto la determinazione della pena, comprese quelle sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione, non sono sindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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