Cassazione Penale, Ordinanza n. 18747/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità già accertata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
I ricorsi, proposti con atto unico nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello, investivano tre profili: primo, la dedotta mancanza di querela, sostenendo che la revoca della costituzione di parte civile valesse come remissione tacita della querela; secondo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; terzo, formulato solo per uno degli imputati, la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per asseriti vizi di notifica. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era una mera riproposizione delle doglianze già rigettate in appello, quindi non specifico e inammissibile, oltre che infondato perché la revoca della costituzione di parte civile non equivale a remissione tacita di querela. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e comunque infondato, poiché la motivazione di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando l'entità dei danni fraudolentemente richiesti a titolo risarcitorio. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la notifica risultava regolarmente eseguita presso il domicilio eletto con compiuta giacenza e il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno della censura.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto dell'entità del pregiudizio o dei danni fraudolentemente richiesti, senza vizi logici o giuridici.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non la mera reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello.
In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una generica riproposizione delle questioni di merito o in contestazioni prive di specificità.
Massime di principio
- La revoca della costituzione di parte civile non equivale, di per sé, a remissione tacita di querela.
- In cassazione il motivo è inammissibile se si limita a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo argomentato con la sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito motivi adeguatamente sulla gravità concreta del fatto, incluso il rilevante danno prospettato o richiesto.
- Le censure sulla nullità della citazione a giudizio richiedono specifiche allegazioni e supporto documentale; in mancanza, sono destinate a essere respinte o dichiarate inammissibili.
- La mancata produzione di documenti a sostegno del vizio processuale dedotto impedisce alla Corte di legittimità di accogliere la doglianza.
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