Cassazione Penale, Ordinanza n. 31554/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione, deducendo un unico motivo: inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare la particolare tenuità del fatto in relazione a un'evasione commessa il 21 aprile 2024. La sentenza impugnata aveva invece escluso l'applicabilità della causa di non punibilità valorizzando la durata della violazione della misura degli arresti domiciliari e la reiterazione di condotte evasive anche in date precedenti (14 aprile 2024 e 6 marzo 2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione della durata della violazione e della reiterazione delle evasioni. Ha inoltre osservato che le censure, pur formalmente prospettate come vizi della sentenza, miravano in realtà a una diversa valutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di una violazione non episodica, caratterizzata da durata apprezzabile e reiterazione di condotte evasive.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata e non ne aggredisce la ratio decidendi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la durata della condotta e la reiterazione di analoghi episodi, anche se il ricorso prospetta formalmente un vizio di motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie sotto la veste di censura di legge o di motivazione.
- La reiterazione di condotte evasive e la persistenza della violazione della misura cautelare ostano, in linea di principio, al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
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