Cassazione Penale, Sentenza n. 34307/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 27 gennaio 2026, ha dichiarato l’imputata colpevole del reato previsto dall’art. 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e l’ha condannata alla pena di legge, con sospensione condizionale. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione di legge per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida. Il testo non descrive ulteriormente la condotta concreta.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore generale, poiché la sentenza di condanna era inappellabile ai sensi dell’art. 593 c.p.p. e, quindi, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 608 c.p.p. Ha accolto il ricorso: il Tribunale aveva omesso di applicare la sospensione della patente prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada. Ha annullato la sentenza limitatamente a tale sanzione accessoria e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica, non alla Corte di appello, in ragione dei limiti generali di appellabilità previsti per il pubblico ministero dall’art. 593, comma 1, c.p.p. La condanna penale resta ferma.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il Tribunale di Ancona ha condannato Jessica Cingolani per reato di cui all’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), ma ha del tutto obliterato di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal medesimo art. 189, comma 6, cod. strada.
La sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada e deve essere applicata in caso di condanna per il reato contemplato dalla disposizione.
Ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. «il procuratore generale preso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile».
Il Procuratore generale presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione contro una sentenza inappellabile di condanna.
Nella specie, la sentenza è inappellabile, trattandosi di sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.
La sentenza di condanna in questione era inappellabile, circostanza che consentiva al Procuratore generale di ricorrere direttamente per cassazione.
Ciò perchè l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, comporta l'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Quando il ricorso del Procuratore generale è accolto contro una sentenza di condanna di primo grado limitatamente a una sanzione amministrativa accessoria, il rinvio va disposto al Tribunale che ha emesso la decisione, non alla Corte di appello, in considerazione dei limiti di appellabilità previsti per il pubblico ministero.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, affidato ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge – ex art. 606, comma 1 lettera b) cod. proc. pen. – per la omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, siccome previsto, obbligatoriamente, dall’art. 189, comma 6, cod. strada.
Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione di legge derivante dall’omessa applicazione della sanzione accessoria obbligatoria.
Massime di principio
- In caso di condanna per il reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalla stessa disposizione; la sua omissione giustifica l’annullamento della sentenza limitatamente a tale statuizione.
- Il Procuratore generale presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione contro una sentenza di condanna inappellabile.
- Quando è accolto il ricorso per cassazione del Procuratore generale contro una condanna di primo grado limitatamente a una sanzione amministrativa accessoria, il rinvio per nuovo giudizio va disposto al Tribunale che ha pronunciato la sentenza, in diversa persona fisica, e non alla Corte di appello.
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